CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1329
Tributi erariali diretti – Imposte sui redditi – Accertamento – Determinazione sintetica del reddito – Avviso basato sul pagamento del prezzo in un atto di compravendita – Prova contraria – Onere del contribuente – Sussistenza
Fatti di causa
1 – La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza del 12 giugno 2012, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso di G.B. volto ad ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi a suo carico per i maggiori redditi imputatigli per gli anni 2004 e 2005 in relazione agli investimenti fatti dal 2007 al 2009, in particolare l’acquisto di un immobile.
La Corte regionale aveva riformato la decisione di prime cure perché, in applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/73, il contribuente non aveva dimostrato di avere conseguito, nell’anno di acquisto dell’immobile e nel quinquennio precedente, le necessarie disponibilità finanziarie.
Né il contribuente aveva fornito la prova dell’accordo dissimulatorio (di una donazione), attuato peraltro al fine di frodare il fisco, poiché la documentazione bancaria fornita non era esaustiva del punto (non dimostrava che il prezzo fosse stato interamente versato da altri) e non consentiva di superare quanto attestato nell’atto di compravendita circa l’integrale pagamento del prezzo.
2 – Avverso tale decisione G.B. ha proposto ricorso. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.
2 – 1 – Il ricorso di G.B. articola due motivi.
2 – 1 – 1 – Nel primo motivo lamenta il difetto di motivazione derivante dal non avere, la commissione regionale, collegato la premessa di diritto, il contribuente avrebbe dovuto provare l’integrale gratuità dell’acquisto, con la prova documentale fornita dalla difesa, la documentazione bancaria relativa a tutti gli interessati dalla quale non si evinceva alcun trasferimento di somme.
2 – 1 – 2 – Nel secondo motivo censura la violazione di legge avendo la Commissione errato nel ritenere legittimo un accertamento sintetico sulla base di un atto di compravendita in relazione al quale non vi era prova che vi fosse stato trasferimento di denaro.
L’accertamento sarebbe stato possibile solo qualora fosse stato provato il passaggio di somme di denaro. Che non poteva essere dedotto dalla mera possibilità che questo fosse avvenuto tramite conti bancari diversi.
Ragioni della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 – Il secondo motivo è infondato posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 5 n. 8665 del 17/06/2002, Rv. 555079, e le successive conformi fino a Sez. 5, n. 13339 del 26/05/2017, Rv. 644352) che, in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico, come una compravendita, contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l’esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.
2 – L’esaustiva prova contraria però era mancata, come non era stato offerto alcun altro elemento da cui dedurre la simulazione della compravendita, posto che, come aveva affermato la Commissione regionale, la mera produzione di estratti di conti correnti bancari non era atta ad escludere che il pagamento fosse avvenuto tramite altri canali e che la dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita, circa l’integrale versamento del prezzo da parte del contribuente, fosse pertanto ideologicamente falsa.
3 – Il ricorso va pertanto rigettato. Non va adottata alcuna determinazione sulle spese, di attività difensiva.
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato come previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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