CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1334
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso avverso cartella di pagamento – Contestazione sulla mancata notifica
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque mezzi, nei confronti di G.G. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo corretto l’annullamento, statuito dal giudice di primo grado, della cartella esattoriale notificata alla predetta, socia accomandante della società «L.C. s.a.s.», per il recupero di ritenute alla fonte da questa non operate, già oggetto di accertamento notificato alla società e ai soci e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
che i giudici d’appello hanno ritenuto viziata la notifica della cartella di pagamento poiché destinata alla socia accomandante, responsabile solo per l’importo relativo alla quota sottoscritta e che inoltre l’Ufficio avrebbe dovuto prima procedere nei confronti della società, quale debitore principale, e solo successivamente, in caso di esito negativo, avrebbe potuto agire nei confronti del debitore in solido;
considerato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., error in procedendo per avere la C.T.R. omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio, essendo il ricorso incentrato unicamente su pretese anomalie e/o irregolarità dell’attività del concessionario (vizi della notifica della cartella di pagamento);
che, con il secondo e terzo motivo, la ricorrente denuncia — ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ. — omessa pronuncia sui motivi di gravame con i quali si censurava la sentenza di primo grado per avere ritenuto impugnabile la cartella esattoriale benché la stessa non contenesse vizi propri e benché il presupposto avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato (secondo motivo) e per avere ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo a carico della predetta, benché la stessa fosse obbligata in solido, quale sostituto d’imposta, in violazione dell’art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (terzo motivo);
che con il quarto motivo la ricorrente — per l’ipotesi che la decisione impugnata sia da intendere fondata sul presupposto di fatto che la notifica dell’atto impositivo fosse avvenuta solo nei confronti della odierna intimata e non già nei confronti della società in accomandita semplice e degli altri soci — deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., essendo detta circostanza smentita dagli atti di causa: rileva infatti che la cartella di pagamento è stata notificata in data 3/12/2004 all’altro socio R.M. e in data 8/2/2005 alla s.a.s., come da documentazione richiamata;
che con il quinto motivo, infine, la ricorrente deduce — ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell’art. 2312 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973: sostiene che, in relazione alla norma codicistica citata, l’Ufficio avrebbe dovuto considerarsi legittimato a esercitare la pretesa erariale nei confronti dell’odierna intimata, quale ex socia, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, e, in relazione all’art. 35 d.P.R. cit., ugualmente legittimo avrebbe dovuto ritenersi l’operato dell’Ufficio essendo il sostituito d’imposta, in base a tale norma, tenuto in solido al pagamento delle ritenute non versate dal sostituto;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile;
che con lo stesso infatti si propone una eccezione (relativa alla legittimazione passiva rispetto al ricorso introduttivo) che, implicitamente rigettata dal giudice di primo grado, non risulta riproposta in grado d’appello con specifico motivo di gravame ed è pertanto da considerarsi preclusa dal giudicato interno formatosi sul punto;
che può comunque incidentalmente rilevarsi anche l’infondatezza dell’eccezione, posto che il vizio dedotto, alla stregua di quanto è ricavabile sia dalla sentenza impugnata sia dal ricorso per cassazione, sembra afferire più propriamente al fondamento della pretesa tributaria, oltre e più che al procedimento notificatorio della cartella, derivandone che il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (cfr. ex multis Cass. 28/04/2017, n. 10528);
ritenuto che sono invece fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti;
che la sentenza impugnata, infatti, non solo non dà conto delle specifiche questioni richiamate dalla ricorrente ma, più radicalmente, omette di illustrare in alcun modo il contenuto delle censure mosse dall’amministrazione, ciò che non consente in alcuna misura di comprendere quale fosse il tema devoluto al giudice d’appello e, conseguentemente, di apprezzare la correttezza nonché, in radice, la pertinenza delle considerazioni svolte a fondamento della decisione di rigetto dell’appello;
che la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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