CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1337

Tributi – Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Indeducibilità dei costi – Effettivo esercizio da parte del P.M. dell’azione penale – Ammissibilità

Rilevato che

la F.M. S.r.l. in liquidazione ricorre, con due mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non svolge difese nella presente sede, ma deposita c.d. atto di costituzione), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, ne ha rigettato l’appello, ritenendo legittimo il recupero dell’Iva detratta per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005 in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti nonché quello, a fini Irpeg/Ires e Irap, per i medesimi anni, dei costi ad esse relativi;

che i giudici d’appello ritenevano provato che si trattasse di importazioni di autovetture per il tramite di società fittiziamente interposte e che l’appellante fosse a conoscenza di tale meccanismo illecito predisposto al fine di sottrarsi al pagamento dell’Iva e di commercializzare veicoli a prezzi inferiori a quelli altrimenti praticabili: ciò sulla base di elementi (quali la mancanza di strutture commerciali e di addetti alle ditte importatrici, le modalità di pagamento, la mancanza di mezzi di trasporto) acquisiti nei confronti di tutte le ditte coinvolte;

che essi ritenevano altresì corretto, alla luce del disposto dell’art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, il disconoscimento dei costi di acquisto delle autovetture, anche in mancanza di un accertamento giudiziale della rilevanza penale della vicenda e dei comportamenti ascrivibili a soggetti coinvolti;

considerato

che con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce violazione dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. attribuito, ai fini del predetto accertamento, a meri indizi, il carattere di presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza: lamenta che quanto affermato dai giudici d’appello non è sostenuto da un adeguato supporto probatorio ed è anzi smentito dalle risultanze processuali;

che con il secondo motivo la ricorrente denuncia, per le medesime ragioni, violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione al disposto dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.;

ritenuto

che entrambe le censure, congiuntamente esaminabili, si appalesano inammissibili e, comunque, infondate;

che quanto alla prima appare evidente che parte ricorrente, pur lamentando l’erronea applicazione delle norme in tema di accertamento induttivo, in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa – interpretazione a parere della ricorrente inadeguata – sollecitando, così, contra legem e cercando di superare i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze, in ogni caso omettendo di indicare in cosa consisterebbe l’errore commesso dal giudice di merito nella ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme citate;

che la censura di vizio motivazionale dedotta con il secondo motivo (in disparte il contraddittorio riferimento in rubrica alla violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) si appalesa poi del tutto generica e meramente assertiva; manca l’indicazione del fatto controverso e decisivo la cui omessa o insufficiente valutazione ha condotto alla decisione impugnata, concentrandosi piuttosto la contestazione proprio sull’esito finale di tale valutazione;

considerato che deve, tuttavia, a questo punto, darsi atto dell’incidenza innovativa – ai soli fini dell’accertamento delle imposte sui redditi (e, conseguentemente, anche dell’Irap, in virtù del richiamo operato dall’art. 25 d.P.R. 15 dicembre 1997, n. 446, alle disposizioni per l’accertamento e la riscossione dettare in materia di imposte sui redditi), con esclusione di quello relativo all’Iva – dello ius superveniens costituito dall’art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), a mente del quale «il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: “4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale.

che trattasi di novella suscettibile di diretta applicazione, d’ufficio, nella presente sede atteso che, da un lato, essa è intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione e, dall’altro, deve ritenersi sussistente anche l’altra condizione per l’applicabilità d’ufficio dello ius superveniens nel giudizio di legittimità, costituita dalla attinenza, anche indiretta, della disciplina sopravvenuta alle questioni trattate nel ricorso (Cass. nn. 4070 del 2004, 10547 del 2006, 16642 del 2012);

che occorre infatti tener presente che, secondo quanto espressamente disposto dal successivo comma 3, in via transitoria, «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi (…)»;

che la disciplina sopravvenuta concerne specificamente il regime fiscale da applicare in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi di costi ripresi a tassazione in quanto relativi ad operazioni soggettivamente fittizie;

che per effetto di tale modifica l’indeducibilità, a fini di imposte dirette, dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è subordinata all’effettivo esercizio da parte del pubblico ministero dell’azione penale o, comunque, alla emissione, al termine dell’udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato;

che in relazione all’incidenza di detta sopravvenuta disciplina la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ad essi – nei limiti in cui la sentenza medesima pronuncia sulla legittimità della pretesa di maggiori Ires e Irap, senza ovviamente tener conto del suindicato ius superveniens – e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati e compiendo i relativi accertamenti di fatto, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione;

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.