CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2017, n. 15145
IRES, IRAP ed IVA – Accertamento – Notifica – Avviso di ricevimento
Fatti di causa
Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della T. srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11704/03/2015, depositata in data 21/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di estratto di ruolo e della correlata cartella di pagamento, emessa per IRES, IRAP ed IVA, in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente:
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che la cartella non risultava ritualmente notificata in quanto l’avviso di ricevimento prodotto dal Concessionario per la riscossione non indicava “né la concreta attività svolta dal messo notificatore – (deposito presso il competente ufficio postale del destinatario e spedizione della raccomandata di garanzia, ex art. 140 c.p.c.) né l’esito della stessa”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente a depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 60 DPR 600/1973 e 26 DPR 63/1972, nonché 143 e 145 c.p.c., non avendo i giudici della C.T.R. rilevato che la notifica, stante l’irreperibilità assoluta del destinatario, era stata correttamente effettuata ai sensi dell’art.60 lett.e DPR 600/1973 ed ex art. 143 c.p.c., disposizioni che non prevedono l’inoltro della c.d. raccomandata informativa. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt.19 e 21 D.Igs. 546/1992, non avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso un estratto di ruolo, atto interno, non rientrante tra gli atti impugnabili.
2. La seconda censura, implicante error in procedendo, di rilievo preliminare, è infondata.
Questa Corte a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19704/2015, ha affermato seguente principio di diritto: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma Impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. La Corte, dopo avere distinto, facendo chiarezza terminologica, tra ruolo, provvedimento proprio dell’ente impositore, ed estratto di ruolo, documento, contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione, è giunta alla conclusione dell’impugnabilità “anticipata” della cartella “invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo”, documento quest’ultimo impugnato per il suo contenuto (ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati). Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che il contribuente aveva impugnato “estratto di ruolo ed una cartella di pagamento”, di cui lamentava, in primis, la mancata notifica.
La C.T.R., nel ritenere ammissibile, ex art. 19 d.lgs. 546/1992, l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a fronte della lamentata mancata valida notificazione della correlata cartella, risulta conforme al suddetto principio di diritto, successivamente espresso dalle Sezioni Unite.
3. Anche la seconda censura è infondata.
Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 24260/2014) che “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato a ‘in dirizzo conosciuto, /a cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”. Nella specie, dall’avviso di ricevimento ritrascritto nel presente ricorso ai fini dell’autosufficienza, si evince che li messo notificatore ha attestato la mera “irreperibilità” del destinatario all’indirizzo della effettuata notifica.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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