CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2017, n. 17775
Rapporto di lavoro – Trasferimento presso altro ente pubblico – Corresponsione delle indennità di posizione
Rilevato
che con sentenza depositata il 6.4.2012 la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede che aveva accolto la domanda proposta da M.S., R.P. e M.D.S. – transitati dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Alghero (soppressa con legge regionale n. 7 del 2005) al Comune di Alghero a decorrere dall’1.7.2006 – avente ad oggetto la corresponsione delle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista percepite presso l’ente di provenienza, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive;
che avverso tale sentenza il Comune di Alghero ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese con controricorso il M.;
che entrambe le parti hanno depositato memorie;
Considerato
che il Comune, nel denunciare la disposizione di legge regionale e i principi dell’ordinamento che governano il riparto degli oneri probatori, nonché vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere fisse e continuative indennità di carattere accessorio, erogate dall’ente autonomo in considerazione a particolari posizioni e responsabilità rivestite dal lavoratore, non più attribuite presso l’ente territoriale;
che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso avendo questa Corte già affermato che solamente le indennità corrisposte al personale transitato presso altro ente pubblico che costituiscono una componente retributiva fissa e continuativa avente il carattere di generalità rientrano nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata (cfr. Cass. n. 19916/2016);
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta, in analoghe fattispecie, rilevando che il computo degli “emolumenti fissi e continuativi” (dizione espressamente utilizzata dall’art. 24 della legge Regione Sardegna n. 7 del 2005) si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorchè vengano meno le situazioni cui erano collegati (cfr. Cass. n. 20604/2013 con riguardo all’indennità di distacco; Cass. n. 12906/2013 con riguardo alle voci premiali, connesse ai risultati; Cass. n. 1156/2014 con riguardo all’indennità di posizione da escludere dalla base di computo dell’indennità di buonuscita che riguarda solo emolumenti fissi e continuativi; Cass. n. 10449/2006 n. 10449);
che, pertanto, il Comune ricorrente non è tenuto a corrispondere indennità, quali quella di posizione, di maneggio denaro e di videoterminalista, prive del carattere di generalità e connesse a situazioni collegate a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno in caso di mutamento della situazione a cui sono collegate;
che la Corte distrettuale, accogliendo la domanda del lavoratore, non si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte; ne deriva l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi alla Corte di appello di Cagliari per l’applicazione del principio di diritto innanzi formulato;
che le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono regolate dal giudice di rinvio;
che non sussistono la condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Cagliari.
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