CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2017, n. 17825
Tributi – ICI – Accertamento basato su atto recettizio – Variazione della rendita catastale successiva al 1° gennaio 2000 – Efficacia solo a seguito di notifica – Modifica mai notificata – Nullità della pretesa tribtuaria
Rilevato che
§ 1. La F. srl in liquidazione propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 783/14/12 del 18 dicembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Roma – Roma Capitale per maggiore imposta (lci 2005), interessi e sanzioni, su un fabbricato da essa posseduto in Roma.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – non sussistesse la causa di esenzione lei di cui all’articolo 7, comma 1^, lett. i) d.lgs. 504/92, difettandone, nella specie, non già il requisito oggettivo (destinazione dell’immobile ad attività sindacale), ma quello soggettivo (natura di società di capitali della contribuente); – la mancata notificazione alla società contribuente dell’atto modificativo della rendita catastale dell’immobile in oggetto (comportante il maggior debito lei) non determinasse la nullità dell’avviso di accertamento opposto, trattandosi di atto modificativo (antecedente al 31 dicembre 1999) avente efficacia retroattiva sulle annualità di imposta pregresse alla variazione.
Roma Capitale resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
F. ha depositato memoria.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce – ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, lett.i) d.lgs. 504/92. Per avere la commissione tributaria regionale, pur dopo il riconoscimento del requisito ‘oggettivo’ di esenzione lei costituito dallo svolgimento nell’immobile di attività sindacale e di aiuto sociale, escluso il requisito ‘soggettivo’ di tale esenzione. Nonostante che la qualifica di Srl da essa rivestita non fosse in tal senso ostativa, in quanto necessitante di una valutazione sostanziale e non formalistica; dalla quale sarebbe emerso come F. altro non fosse che una ‘mera articolazione organizzativa delle federazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori metalmeccanici FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM’; dalle quali era interamente posseduta.
Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente lamenta – ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 74 l. 342/00. Ciò perché l’avviso di accertamento opposto si basava su un atto (recettizio) di modificazione della rendita catastale successivo al I° gennaio 2000 (come da annotazione definitiva NCEU del 20 marzo 2003, desumibile dalle visure allegate dallo stesso Comune di Roma); e, dunque, ex lege efficace solo a seguito della notificazione.
§ 3. E’ fondato, con effetto assorbente della prima censura, il secondo motivo di ricorso.
La commissione tributaria regionale – nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento opposto, nonostante che esso fosse basato su un atto di variazione di rendita catastale adottato in data successiva al 1° gennaio 2000 (come da annotazione catastale; e da qui, tra il resto, l’applicazione di interessi e sanzioni, altrimenti precluse dal 2A co. dell’art.74 cit.), e mai notificato alla società contribuente – ha violato il disposto del primo comma dell’articolo 74 l. 342/00, secondo cui: “A decorrere dal Io gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Nel caso in esame l’atto di variazione catastale, ancorché scaturito da un’istanza di parte con procedura Docfa, era stato emesso, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, nell’anno 2003; con conseguente assoggettamento della fattispecie, appunto, al regime di cui al primo comma della norma testé riportata, e ad esclusione del diverso regime (di notificazione ed impugnabilità unitamente all’atto impositivo) invece previsto per gli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale adottati entro il 31 dicembre 1999 (terzo comma).
Sul punto, il Comune (controricorso, pag.7) si è limitato a sostenere la carenza della propria legittimazione in ordine alle problematiche scaturenti dalla procedura di variazione e notificazione della rendita catastale (trattandosi di materia di competenza dell’amministrazione finanziaria). Va però osservato come la mancata notificazione dell’atto di attribuzione o variazione di rendita successivo al IA gennaio 2000 determini la radicale inutilizzabilità della rendita stessa ai fini lei, con conseguente legittima opponibilità della relativa eccezione nei confronti del Comune, in quanto titolare della pretesa impositiva corrispondente. Tanto più che, a fronte della puntuale eccezione di F., era onere del Comune fornire la prova della notificazione; la cui regolare esecuzione doveva essergli comunicata, come per legge, dall’amministrazione finanziaria.
In materia si è ormai consolidato l’orientamento di legittimità in base al quale, per gli atti di variazione emessi dopo il IA gennaio 2000, la notificazione dei medesimi al titolare della posizione costituisce condizione legale di efficacia ed utilizzabilità della nuova rendita ai fini lei; fermo restando che – una volta notificata – tale variazione esplica effetto anche per i periodi di imposta antecedenti.
Con ciò individuandosi la distinzione fondamentale tra – da un lato – il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita, ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, e – dall’altro – l’estensione temporale di tale applicazione, concernente anche le annualità precedenti alla notificazione (purché successivi alla denuncia di variazione) ed ancora sospese: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica; ma non esclude la utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori (“sospese”), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione” (Cass. n. 23600/11; in termini, tra le altre: Cass. 13443/12, ord.; Cass. 9111/12; Cass.11682/17, tutte nel solco di SSUU 3160/11).
Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, stante l’illegittimità dell’avviso di accertamento opposto.
Visto il consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia, si ritiene che le spese del giudizio di merito debbano essere compensate; con addebito alla parte intimata Roma Capitale delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
– accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art.384 cod.proc.civ., accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente;
– pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico di Roma Capitale, liquidate in euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.
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