CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2017, n. 12663
Tributi – ICI – Accertamento – Immobili – Categoria catastale – Attività agricola – Strumentalità
Rilevato che
1. La Ortofrutticola V.D.R. soc.coop. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 64/02/13 del 27 marzo 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Ici 2007 notificatole dal Comune di Sant’Agostino (FE) in relazione a taluni fabbricati strumentali da essa posseduti.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli immobili in oggetto – iscritti in categoria catastale D1 – non fossero esenti da lei; posto che tale esenzione non derivava dal loro concreto asservimento all’esercizio dell’agricoltura bensì, come stabilito da Cass. SSUU 18565/09, dal classamento catastale nelle categorie proprie di ruralità A6 o D10.
Resiste con controricorso il Comune di Sant’Agostino.
2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione o falsa applicazione della normativa Ici di riferimento ( – art. 9, co. 3 bis lett. i) d.l. 557/93, conv. l. 133/94 e succ.mod.;
– art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 504/92, come mod. dall’art. 23, co 1 bis, d.l. 207/08 conv. l. 14/09). Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, ciò che rilevava ai fini dell’esenzione Ici non era il classamento catastale, bensì il rapporto di strumentalità – nella specie pacifico – in concreto svolto dagli immobili nell’attività di produzione agricola della cooperativa. Ciò doveva desumersi, in particolare, dall’art. 23, co 1 bis, d.l. 207/08 conv. l. 14/09 cit., secondo cui ai fini Ici non dovevano ‘considerarsi fabbricati’ le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto, connotate da requisiti di ruralità ex articolo 9 d.l. 557/93, conv. l. 133/94, cit., e succ.mod..
2.2 Il motivo è infondato.
Non vi sono infatti ragioni per discostarsi da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.
Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del co. 3 bis dell’art. 9 d.l. 557/93 conv. in l. 222/07, come introdotto dall’articolo 42 bis d.l. 159/07 conv. in l. 222/07; sia del co. 1 bis dell’art. 23 d.l. 207/08 conv. in l. 14/09.
Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.
La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (d.l. n. 70/11, conv. in I. n. 106/11; d.l. 201/11 conv. in I. 214/11; d.l. 102/13 conv.in I. 124/13) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.
Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.
Nel caso di specie, costituisce elemento incontroverso di causa che gli immobili della cooperativa ricorrente fossero iscritti, nell’annualità impositiva di riferimento, in categoria diversa da A6 o D10; con conseguente non spettanza dell’esenzione Ici.
Quanto, poi, alla variazione catastale che la società assume di aver chiesto ed ottenuto, per due immobili, presso l’agenzia del territorio, correttamente la CTR non ne ha tenuto conto. Si tratta infatti di istanza che non è stata presentata ai sensi e secondo le modalità del d.l. 70/11 cit. ed i cui effetti, pertanto, non erano assistiti dall’efficacia retroattiva quinquennale da quest’ultima normativa prevista.
Le spese del presente procedimento vengono compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia; in parte sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
– compensa le spese di lite;
– v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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