CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24825
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Notifica a mezzo posta raccomandata – Deposito del ricorso – Termine – Decorrenza dalla ricezione da parte del destinatario – Tempestività – Prova – Deposito avviso di ricevimento – Validità – Mancato deposito ricevuta di spedizione – Irrilevanza
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di M.G. (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1635/02/2015, depositata in data 26/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento emessa per IRPEF, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2005 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 22 d.lgs. 546/1992, il gravame dell’Agenzia delle Entrate, “per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata”, deposito che doveva essere effettuato, in sede di costituzione dell’appellante, “nel termine di trenta giorni dalla spedizione a mezzo posta dell’atto da parte del mittente” (e non dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario), non essendo equipollenti a tale atto né l’avviso di ricevimento della raccomandata né “il documento, eventualmente prodotto dall’Agenzia delle Entrate”, riportante l’elenco delle spedizioni effettuate dall’Agenzia, in assenza di certificazione della Posta sulla data di consegna dell’atto per la spedizione.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto, ai fini della verifica della tempestività sia dell’impugnazione, sia della costituzione in giudizio dell’appellante, laddove, invece, da un Iato, il termine di trenta giorni ivi previsto, per la costituzione, deve farsi decorrere, anche in caso di notificazione a mezzo del servizio postale e non tramite ufficiale giudiziario, dalla data di ricezione del ricorso, e, dall’altro lato, è di norma idoneo ad assolvere alle funzioni proprie dell’avviso di spedizione (data di spedizione, per quanto interessa) l’avviso di ricevimento del plico.
Con gli ulteriori motivi, la ricorrente denuncia poi, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. (essendo la sanzione dell’inammissibilità del gravame sproporzionata) e 101 secondo comma c.p.c., essendo stata dichiarata la suddetta inammissibilità dalla C.T.R. d’ufficio in assenza di contraddittorio sulla questione.
2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione – servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”. In particolare, nella controversia definita con la pronuncia n. 13452/2017, la Corte ha rilevato che, sebbene gli avvisi di ricevimento prodotti dall’appellante, recanti “data di spedizione semplicemente manoscritta e non asseverata dall’Ufficio postale”, sarebbero stati “di per se stessi non idonei ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività degli appelli, che la legge assegna alle ricevute di spedizione non prodotte dal fisco”, la tempestività degli appelli riuniti non poteva neppure venire in discussione, emergendo la stessa, comunque, dalla ricezione delle raccomandate postali, avvenuta entro il termine di legge dell’art. 327 c.p.c., con la conseguente certezza della tempestiva (anteriore) consegna del plico all’Ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario (c.d “prova di resistenza”).
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 - Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7659 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…