CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30581
Riscossione – Accertamento – Pretesa erariale subordinata alla notifica della cartella entro i termini di decadenza – Tutela dell’interesse del contribuente alla conoscenza dell’atto
Rilevato che
La CTR della Puglia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società G. SRL in liquidazione avverso la cartella di pagamento emessa per l’anno di imposta 2002 per omessi versamenti, riconoscendone la legittimità solo per la pretesa per IVA ed ordinando la riduzione ad un terzo delle sanzioni, sulla scorta di un provvedimento di sgravio parziale adottato dall’Ufficio.
La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle entrate ed Equitalia ETR resistono con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Considerato che
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi del cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 212/2000, con riferimento all’art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106/2005 conv. nella legge n. 156/2005 ed al combinato disposto dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, vigenti ratione temporis, (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), invocando la irretroattività della normativa introdotta nel 2005.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. In tema di accertamento e controllo delle dichiarazioni tributarie ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con l’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito nella legge n. 156 del 2005, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, regola applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005.” (Cass. nn. 22223/2015, 15661/2014).
Nel caso in esame la liquidazione concerneva omessi versamenti ed il recupero di un credito di imposta per l’incremento occupazionale desunti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni Mod. Unico ed IVA 2003, per l’anno di imposta 2002, e la notifica della cartella avvenne correttamente in data 19.03.2007, entro il 31 dicembre del quarto anno dalla presentazione della dichiarazione.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.25 del d.P.R. n.602/1973 e dell’art. 7, comma 2, lett. a) della legge n. 212/2000, in relazione alla omessa sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).
2.2. Il motivo è infondato, atteso che, come questa Corte ha già affermato, con condiviso principio, applicabile ratione temporis al caso di specie, concernente una cartella notificata nel 2007, “L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla I. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.” (Cass. 11856/2017)
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità (art. 360, comma, n.3, cod. proc. civ.). La ricorrente, con riferimento alla pretesa conseguente alla liquidazione operata sulla dichiarazione IVA, lamenta il mancato invio del secondo avviso bonario e sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente notificare alla parte la preventiva comunicazione di irregolarità, pena la nullità del procedimento di liquidazione.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Invero, giacché la doglianza riguarda la pretesa per omesso o carente versamento dell’IVA, trova applicazione il principio secondo il quale “In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.” (Cass. n. 13759/2016).
Nel caso in esame peraltro, il motivo risulta privo di specificità, poiché la ricorrente non ha nemmeno chiarito quali circostanze avrebbero dovuto esserle comunicate ed in che misura, ove comunicate, avrebbero potuto indurre un comportamento diverso.
4.1. Conclusivamente, il ricorso va rigettato su tutti i motivi.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore delle controricorrenti, Agenzia delle entrate ed Equitalia E.T.R. SPA.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso,
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore dell’Agenzia delle entrate nel compenso di €.2.800,00=, oltre spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia E.T.R. SPA nel compenso di €.2.800,00 =, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.
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