Tributi – IRAP – Assenza di dipendenti, di collaboratori, di beni strumentali – Modeste spese per compensi a terzi – Presupposto – Autonoma organizzazione – Non sussiste
In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di O.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna n. 7/06/2011, depositata in data 20/01/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRAP dovuta e non versata in relazione all’anno d’imposta 2003 ed all’attività professionale di musicista direttore d’orchestra – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che non ricorreva il requisito dell’autonoma organizzazione, in assenza di dipendenti o d collaboratori o di beni strumentali “idonei a sostituire il lavoro dipendente”, emergendo modeste (“€ 5.142,00”) spese di ammortamento e spese per compensi a terzi (“€ 17.193,00”) “contenute”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
In diritto
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997 e, con il secondo motivo, l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ex art.360 n. 5 c.p.c., sempre con riferimento alla ritenuta insussistenza dei requisito dell’autonoma organizzazione, malgrado la presenza di spese per collaboratori esterni, di natura non irrisoria,
2. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di tardività del ricorso, ex art. 327 c.p.c., sollevata dal controricorrente, considerato che, trattandosi di procedimento iniziato anteriormente alla entrata in vigore della Novella 2009, si applica il termine lungo di impugnazione di un anno e 46 gg. per la sospensione dei termini feriali e, nella specie, il ricorso, avverso la sentenza della C.T.R. pubblicata il 20/01/2011, risulta spedito per la notifica a mezzo de! servizio postale, nei termini, il 1°/03/2013 (e ricevuto il successivo 6/03/2013).
3. Le due censure da trattare unitariamente sono infondate. Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”; il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. 2009).
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.
La sentenza della C.T.R. risulta conforme a detti principi di diritto, avendo i giudici affermato, per l’anno che qui interessa, in contestazione, che l’attività professionale non era assoggettabile ad IRAP, in assenza di una “autonomia organizzativa” dell’attività professionale, correttamente valutando anche i costi per compensi a terzi attinenti a servizi forniti da strutture esterne (“scuole, teatri, enti, fondazioni”, vedasi controricorso, essendo il contribuente musicista), aventi carattere occasionale e di importo relativamente modesto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.