CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4049

Tributi – Avviso di accertamento – Notifica a mezzo raccomandata – Mancato recapito – Avviso di giacenza presso l’ufficio postale – Termine di impugnazione – Decorrenza – Decorsi dieci giorni dalla data di rilascio o di spedizione della raccomandata dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro se antecedente

Fatti e ragioni della decisione

M.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha ritenuto intempestivo il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso un atto di accertamento per il vano decorso del termine, non potendosi considerare, quale dies a quo, quello del ritiro della raccomandata contenente l’atto spedito direttamente dall’Agenzia delle entrate, per il quale la notifica si era conclusa con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato.

La Riscossione Sicilia Spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Anche l’Agenzia delle entrate si è costituita.

Il ricorrente ha chiesto, con la memoria depositata, la sospensione del procedimento dichiarando di volersi avvalere dell’art. 11 c. 8 d.I. n. 50/2017.

Con ordinanza n. 21361/2017 questa Corte disponeva la sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017 in forza dell’art. 11 c. 8 d.I. n. 50/2017.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che non ricorrono i presupposti per disporre la chiesta riunione del presente procedimento con altro pendente innanzi a questa Corte e che l’istanza sul punto proposta dalla parte ricorrente in memoria va disattesa, con l’unica censura propostaci, il M. prospetta la violazione dell’art. 8 L. n. 890/1982.

La sentenza è immune dal prospettato vizio.

Ed invero, questa Corte ha chiarito, in caso sovrapponibile a quello qui in esame, che in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale ai sensi dell’art. 14 L. n. 890/82 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente l’art. 8 I. n. 890/1982, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta – Cass. n. 2047/2016.

Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato da Cass, n. 19958/2017, laddove si è nuovamente “…escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante. Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fiscalmente rilevante”.

Erra, pertanto, la parte ricorrente nel profilare la decorrenza del termine d’impugnazione dell’atto di accertamento dall’epoca del ritiro dell’atto da parte del contribuente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti per ciascuno in euro 4000.00 per compensi ciascuno, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.