CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2017, n. 17986
Tributi – Accertamento – Termine di decadenza raddoppiato – Fatture emesse – Ipotesi di doppia conforme
Rilevato che
Con sentenza in data 21 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da S.I.T. srl avverso la sentenza n. 7390/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2006.
La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era stato emesso entro il termine legale decadenziale “raddoppiato”, trattandosi di pretesa fiscale avente ad oggetto comportamenti astrattamente sussumibili in fattispecie incriminatrici (art. 2, d.lgs. 74/2000) e che peraltro la pretesa medesima era ampiamente fondata sulla ritenuta e comprovata sussistenza di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.
Considerato che
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha affermato la sussistenza dei presupposti dalle medesime previste per il c.d “raddoppio” dei termini per l’emissione di una avviso di accertamento.
La censura è infondata.
Va infatti ribadito che «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Sez. 5 – , Sentenza n. 26037 del 16/12/2016, Rv. 641949 – 01).
La sentenza impugnata è pienamente conforme a tale principio di diritto e quindi non merita certo cassazione in ordine alla correlativa statuizione.
Con il secondo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha ritenuto di dover confermare l’accertamento della poiché la CTR di inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture emesse dalla G. srl ed utilizzate ai fini contabili/dichiarativi dalla S.I.T. srl, perciò oggetto delle riprese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato.
La censura è inammissibile.
Sui fatti de quibus si registra una “doppia conforme”, sicché ex art. 348 ter, quinto e quarto comma, cod. proc. civ. la critica in oggetto non è proponibile.
Peraltro va anche ribadito che «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 1 – , Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03).
Tale onere di allegazione non è stato in alcun modo assolto dalla società ricorrente.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata agenzia fiscale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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