CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24871
Imposte locali – ICI – Accertamento – Notificazione – Sanatoria dell’atto
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 14/11/2012, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l’appello della società Eur Servizi T. s.r.l. proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 143/21/11, annullando l’avviso di accertamento concernente ICI 2002. In particolare, la CTR, in via preliminare, ha valutato l’eccezione di inesistenza o di nullità della notifica dell’atto di accertamento, ravvisando l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’atto perché nella relata di notificazione non sono state indicate le generalità del messo notificatore. Detta incertezza, secondo la decisione impugnata, non è superabile dalla circostanza che nell’originale dell’atto sia riportato il nome del messo ed il timbro del Comune, perché nel contrasto tra la copia della relata allegata all’originale dell’atto e quella apposta alla copia notificata, prevale quest’ultima. Trattandosi di nullità assoluta della notificazione, inoltre, non può trovare applicazione l’art. 156 cod. proc. civ. che prevede la sanatoria dell’atto nullo per il raggiungimento dello scopo.
Avverso questa decisione, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame per intervenuto giudicato esterno tra le parti sulla stessa pretesa per cui è processo.
Ragioni della decisione
1. La società Eur Servizi T. s.r.l., con il controricorso, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per intervenuto giudicato esterno tra le parti sulla stessa pretesa per cui è processo. Al riguardo, ha dedotto che la sentenza della CTP, con la quale l’avviso di accertamento concernente ICI 2002 è ridotto del 20%, è stata impugnata sia da Roma Capitale, che dalla stessa Eur Servizi T. s.r.l. I due appelli non sono stati riuniti e sono stati trattati in due distinti procedimenti che si sono svolti dinanzi alla CTR e che hanno condotto a due sentenze coeve (n. 614/14/12 e n. 615/14/12). Le due decisioni riguardano lo stesso tributo (ICI), la stessa annualità (2002), le stesse parti, ancorché con veste processuale diversa. Roma Capitale ha proposto ricorso per Cassazione soltanto avverso la sentenza 614/14/12 alla quale si riferisce il presente procedimento, mentre la seconda sentenza, quella n. 615/14/12, è passata in giudicato. Tale circostanza rende inammissibile per intervenuto giudicato esterno e per sopravvenuta carenza di interesse il gravame in esame.
2. L’eccezione è fondata.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ed è rilevabile anche d’ufficio, anche in sede di legittimità e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti dalla parte regolarmente costituitasi (Cass. n. 8607 del 03/04/2017; Cass. n. 15627 del 27/07/2016).
Nel caso di specie, la società Eur Servizi T. s.r.l. ha dedotto l’intervenuto giudicato esterno ed ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza n. 615/14/12 della CTR del Lazio (cfr. allegato n. 9 al controricorso).
L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, peraltro, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. n. 20257 del 09/10/2015).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le sentenze della CTR del Lazio dapprima indicate riguardano il medesimo tributo, la stessa annualità, identici presupposti di fatto e di diritto. Si tratta di due giudizi che riguardano lo stesso avviso di accertamento relativo all’ICI 2002. Ne consegue che sussiste il giudicato esterno e che, di conseguenza, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’ente locale.
La ritenuta fondatezza dell’eccezione di inammissibilità ha effetto assorbente e deciso e rende superfluo l’esame dei tre motivi del ricorso di Roma Capitale.
3. Le spese processuali vanno compensate, essendosi formato il predetto giudicato esterno in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
– dichiara inammissibile il ricorso proposto da Roma Capitale;
– compensa le spese di lite in ogni grado e fase tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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