CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2017, n. 21805
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Fallimento – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento
Ritenuto che:
1. – A seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione relativa all’anno 2005, effettuata ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, fu notificata alla D.S. s.r.l., in liquidazione, una cartella di pagamento, che recava l’iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi per il ritardato versamento di IVA nonché di IRAP (dichiarata e) non versata.
2. – Detta cartella di pagamento fu impugnata dalla D.S. s.r.l. davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: «CTP»), che accolse il ricorso della contribuente.
3. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bari, propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc, anche: «CTR»), che lo accolse parzialmente. In particolare, la CTR: a) confermò l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento dell’IVA, sulla base della considerazione che essa non poteva essere effettuata a seguito della liquidazione ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione; b) in riforma della sentenza della CTP, dichiarò la legittimità dell’iscrizione a ruolo dell’IRAP, sull’assunto che la liquidazione delle imposte dichiarate dal contribuente ma da lui non versate rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
4. – Avverso tale sentenza della CTR, non notificata, ricorre per cassazione la D.S. s.r.l., in liquidazione, che, dichiarando un valore del procedimento di € 108.200, 46, affida il proprio ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate il 19-20 febbraio 2013, a due motivi.
5. – L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 26-27 marzo 2013. Con lo stesso atto, tale Agenzia ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
6. – Il ricorso è stato successivamente fissato in camera di consiglio, ai sensi del secondo comma dell’art. 375 cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), del decretolegge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 197 del 2016.
Considerato che:
1. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione – proposta nel ricorso introduttivo e ribadita nell’atto di controdeduzioni in appello – di nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della relativa notificazione, in quanto effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento senza la redazione della relazione di notificazione, direttamente dall’agente della riscossione e senza che né dalla (inesistente) relazione di notificazione né dalla busta contenente la cartella notificata risultasse la data di spedizione e ricezione della stessa.
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione – anch’essa proposta nel ricorso introduttivo e ribadita nell’atto di controdeduzioni in appello – di nullità della cartella di pagamento impugnata perché priva della sottoscrizione «dell’Agente della riscossione».
3. – A proposito di tali due motivi, va anzitutto evidenziato che la ricorrente ha puntualmente riportato, in parte qua, nei suoi esatti termini, il proprio atto di controdeduzioni in appello, nel quale aveva riproposto le eccezioni di nullità della cartella di pagamento per inesistenza della sua notificazione e per mancanza di sottoscrizione già proposte nel ricorso introduttivo (come indicato anche alla pag. 2 della sentenza impugnata) e rimaste assorbite nella sentenza di primo grado a lei totalmente favorevole.
Ciò evidenziato ai fini del riscontro del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (Sezioni Unite, sentenza n. 15781 del 2005; successivamente, sentenze n. 17049 del 2015 e n. 14561 del 2012, ordinanza n. 5344 del 2013), deve rilevarsi che, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la CTR nulla ha effettivamente statuito in ordine alle due riproposte eccezioni – entrambe di carattere preliminare e concernenti la validità dell’impugnata cartella di pagamento nel suo complesso – alle quali essa non fa alcun cenno.
Riconosciuta, dunque, la configurabilità di due omissioni di pronuncia rilevanti a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod., proc. civ., la sentenza impugnata deve essere cassata.
4. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per avere la CTR affermato, in contrasto con tali disposizioni, che l’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento dell’IVA non poteva essere effettuata a seguito della liquidazione ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
5. – Anche tale unico motivo del ricorso incidentale è fondato.
Quanto, in primo luogo, all’iscrizione a ruolo delle sanzioni, è sufficiente rilevare che l’art. 17, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997 (secondo cui: «Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite […] ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»), prevede esplicitamente la possibilità dell’immediata irrogazione, mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione, delle sanzioni per il ritardato versamento dell’IVA risultante dalla liquidazione eseguita ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (in tale senso, Sez. 5, sentenze n. 8296 del 2014, n. 26440 del 2010 e n. 22437 del 2008; ordinanza n. 14848 del 2015).
Con riguardo, in secondo luogo, all’iscrizione a ruolo degli interessi, deve osservarsi che, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (secondo cui: «Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a: […] c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma»), la procedura di liquidazione automatizzata, di cui al predetto art. 54-bis, comprende la verifica della tempestività dei versamenti dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche e, quindi, necessariamente, nel caso di accertato ritardo di tali versamenti rispetto alla scadenza prevista dalla legge, la liquidazione dei relativi interessi dovuti dal contribuente – il cui computo, discendendo direttamente da previsioni di legge, non richiede l’esercizio di alcuna attività discrezionale -, con la conseguente successiva iscrizione a ruolo degli stessi, senza che sia necessario procedere alla notificazione di un atto di accertamento (si vedano, con riguardo all’iscrizione a ruolo degli interessi per il ritardato versamento delle imposte sui redditi, sul fondamento dell’omologa previsione della lett. f del comma 2 dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1972, Sez. 5, sentenza n. 10412 del 2011 e ordinanza n. 173 del 2015).
6. – In conclusione, sia il ricorso principale (in relazione a tutti e due i suoi motivi) che il ricorso incidentale devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale dovrà statuire in ordine alle eccezioni della contribuente di nullità della cartella di pagamento per inesistenza della sua notificazione e per mancanza di sottoscrizione (oltre che su quella, ritenuta assorbita, concernente «l’erronea quantificazione delle sanzioni e interessi» per il ritardato versamento dell’IVA) nonché uniformarsi ai principi di diritto enunciati in relazione all’unico motivo del ricorso incidentale. La stessa Commissione tributaria regionale della Puglia dovrà altresì provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 agosto 2019, n. 21805 - Revisione della classificazione beni importati
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11392 depositata il 2 maggio 2023 - In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 aprile 2021, n. 9182 - In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25027 - Le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni - lucro cessante - sia presenti che futuri sono imponibili ai fini IRPEF. La parte che impugna una sentenza con ricorso per…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26371 depositata il 7 settembre 2022 - Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…