CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2017, n. 21909
Tributi – Agevolazioni “prima casa” – Immobili esclusi – Qualificazione immobile di lusso – Ius superveniens ex art. 10 del d.lgs. n. 23/11 – Applicazione agli atti di compravendita antecedenti – Esclusione
Rilevato che:
1. in fattispecie relativa al recupero delle maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria per revoca dell’agevolazione c.d. “prima casa” sull’acquisto di immobile ritenuto di lusso in quanto di superficie complessiva superiore a mq. 240,00 ai sensi dell’art. 6, DM 2 agosto 1969, la C.T.R. ha annullato l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni applicando il nuovo regime introdotto dall’art. 10 del d.lgs. n. 23/11, che fa riferimento alla categoria catastale degli immobili;
2. l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa prima allegata al DPR 131/1986, art. 10 D.Lgs. 23/2011, art. 11 disp.prel. c.c., ed art. 3 D.Lgs. 472/1997”, in quanto, trattandosi di atto di compravendita registrato in data 31/07/2008, non poteva farsi applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 10 d.lgs. 23/11 che, abrogando il comma 1 della tariffa prima allegata al d.P.R. 131/86, aveva reso fruibile il regime agevolato per tutte le tipologia di immobili, fatti salvi quelli accatastati come A/1, A/8 e A/9;
3. all’esito della camera di Consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
4. il motivo è fondato, nei termini che si vanno a precisare;
5. questa Corte ha già avuto modo di chiarire ripetutamente che il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a) – “il quale, nel sostituire il secondo comma dell’art. 1 della Parte Prima Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, al beneficio “prima casa” – sulla base dei parametri di cui al D.M. LL.PP. 2 agosto 1969″ – “trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al 1 gennaio 2014, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5, cit.” (ex plurimis, Cass. Sez. V, n. 11639/17; nn. 13309-13318/16), con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa continua ad essere disciplinato dalla previgente disciplina;
6. al contempo è stato però anche precisato che una diversa soluzione si impone per quanto concerne le sanzioni, ravvisandosi “i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”, a fronte di una “riformulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell’agevolazione, fondata su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio” (Cass. Sez. V, n. 116369/17, 11624/17, 9492/17, 3362/17, 2700/17, 12471/15; Sez. VI-5, n. 13235/16);
7. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per nuovo esame, alla luce dei richiamati principi, oltre che per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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