CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 aprile 2017, n. 10091
Accertamento – Omessa dichiarazione dei redditi per un triennio – Valutazione di indici economici – Applicabilità
Premesso che
– l’Agenzia delle entrate ricorre contro la decisione della CTR del Piemonte per insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, avendo il giudice d’appello ritenuto infondata la pretesa erariale nei confronti della C.D.F. Srl in liquidazione sulla base di alcune poste di bilancio della società, valutate in termini frammentari e neppure conformi alle risultanze contabili, considerato che:
– l’accertamento operato dall’Agenzia delle entrate, originato dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per un intero triennio, è ancorato ad una specifica valutazione degli indici economici, finanziari e contabili delle risultanze di bilancio e specificamente:
a) il ROE, ossia l’indice di redditività del capitale proprio, sempre negativo e tale, dunque, da escludere la rimuneratività dell’attività;
b) il ROI, ossia l’indice di redditività del capitale investito, sempre negativo, si da far ritenere antieconomica la gestione dell’impresa;
c) il ROS, ossia l’indice di redditività delle vendite, sempre negativo, con conseguente valutazione di incapacità della società di coprire i costi di gestione con i ricavi delle vendite;
d) il ROD, ossia l’indice del costo del denaro, sempre inferiore ai tassi medi applicati dall’ABI;
derivandone una valutazione di gestione dell’impresa incongruente e antieconomica (scarsa redditività del capitale ma accompagnata da diminuzione dell’indebitamento; indice di redditività negativo e basso quoziente di indebitamento), tale da non produrre un reddito neppure sufficiente a coprire i costi del personale,
– secondo la CTR, che ha ritenuto tali esiti non condivisibili, la società è stata “costretta ad alleggerirsi di molte sostanze”; fonda tale conclusione in base di alcuni parametri, in ¡specie, la riduzione del “90%” delle “immobilizzazioni immateriali”, la riduzione del “78%” delle “immobilizzazioni materiali”, il dimezzamento “dei crediti verso i clienti”, la copertura per “oltre la metà dei finanziamenti concessi dalle banche”, la riduzione “ad un terzo dei debiti verso altri finanziatori”,
rilevato che
– il giudizio di regolarità economica e fiscale di un impresa investe l’andamento complessivo dell’azienda, sicché è necessaria una valutazione unitaria dell’intero quadro economico, non limitata all’individuazione e valorizzazione di singoli dati, atomisticamente considerati,
– gli stessi dati utilizzati dalla CTR non sono coerenti con quelli che emergono dai bilanci – riprodotti dall’Agenzia in osservanza del principio di autosufficienza – risultando significativamente incrementata (e non dimezzata) l’esposizione debitoria verso gli istituti di credito, invariate le immobilizzazioni materiali e ridotte in termini contenute quelle immateriali,
– la decisione impugnata non solo non ha valutato in termini unitari la complessiva situazione economico e gestionale dell’impresa, limitandosi a considerare in termini isolati – e senza neppure stimarne l’eventuale coerenza tra di loro o valutarne il contesto di riferimento – alcuni dati, ma gli stessi singoli elementi contabili apprezzati non appaiono conformi alle risultanze di bilancio,
– la sentenza, dunque, va cassata con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, cui rimette anche la regolamentazione delle spese di legittimità, che provvederà ad un nuovo giudizio uniformandosi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.
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