CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30686
Tributi – Contenzioso tributario – Mancata impugnazione incidentale – Effetti – Rinuncia a devolvere la questione in appello – Esclusione
Rilevato
Che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria Regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Provincia Religiosa S. B. di D. O. avverso un avviso di accertamento IRES per l’anno 2006;
Considerato
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 comma 2° e 56 D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 100 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che fosse interesse della parte contribuente e non dell’Ufficio impugnare la sentenza di primo grado sulla questione della spettanza dell’agevolazione fiscale e, conseguentemente, che la mancata impugnazione incidentale comportasse la rinuncia a devolvere la questione in appello;
che, mediante la seconda censura, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.e 53 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché i giudici di appello avrebbero esaminato le difese di parte appellata, omettendo di pronunziarsi sui motivi formulati dall’Ufficio nell’impugnazione principale; che l’intimata si è costituito con controricorso; che il primo motivo è fondato;
che, come emerge dagli atti, la CTP aveva affrontato soltanto il problema del recupero a tassazione della plusvalenza di € 114.898,00, non occupandosi dell’ulteriore questione riguardante l’applicazione dell’aliquota ordinaria o agevolata; che, a fronte del gravame dell’Agenzia su entrambi i punti, la CTR ha erroneamente ritenuto di dover escludere l’esame del problema dell’agevolazione fiscale, giacché la contribuente “quale parte appellata, pur richiamando le difese svolte col ricorso, non ha impugnato la sentenza per l’omissione dell’esame delle questioni che erano state sottoposte al giudice di primo grado”;
che tale affermazione è erronea, posto che, in tema di contenzioso tributario, l’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente proposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento – come il corrispondente art. 346 c.p.c. – all’appellato, e non all’appellante (Sez. 6-5, n. 10906 del 26/05/2016);
che, inoltre, tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio, della qualità di attore in senso sostanziale del Fisco e dell’indisponibilità della sua pretesa, l’Amministrazione non può rinunciarvi se non nei limiti di esercizio di autotutela; che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa composizione, affinché adotti i principi di cui sopra, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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