CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4178
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione meramente apparente – Impossibilità di percepire il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento – Nullità della sentenza
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 24 marzo 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’accertamento di maggiori imposte dovute per I.V.A., I.R.A.P. e I.R.P.E.F., oltre sanzioni;
– il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi, mentre l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, e 118, disp. att., c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la sentenza di appello respinto l’appello in base ad una motivazione inesistente;
– premette che il recupero a tassazione operato era conseguente alla constatazione della contabilizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti e all’indebito assolvimento dell’I.V.A. secondo il cd. Regime del margine e che l’originario avviso di accertamento era stato sostituito da uno nuovo, oggetto dell’impugnativa proposta dal contribuente, che integrava quello precedente con nuovi elementi emersi nel corso di una verifica eseguita presso una società e;
– evidenzia che l’appello dalla stessa proposto era articolato su cinque ordini di censure con i quali, nella sostanza, si criticava la sentenza di primo grado per aver ritenuto insussistente il presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Ufficio fondanti il nuovo avviso di accertamento e per non aver accertato l’insussistenza delle condizioni per l’assolvimento dell’I.V.A. secondo il cd. regime del margine;
– aggiunge che il giudice di secondo grado ha respinto l’appello omettendo la benché minima esposizione dei fatti controversi e del precedente svolgimento del processo, nonché l’indicazione le ragioni giuridiche e di fatto poste alla base della decisione;
– con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, l’Agenzia si duole dell’omessa motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi del giudizio, in quanto la sentenza di secondo grado non conterrebbe la base logico-giuridica della decisione e trascurerebbe di prendere in esame i fatti decisivi allegati dall’Ufficio;
– il primo motivo di ricorso è fondato;
– la sentenza impugnata ha motivato la sua decisione con la considerazione che «la sentenza di primo grado [è] non solo coerente con i principi di diritti, ma anche con varie altre decisioni delle Commissioni Tributarie di Merito», aggiungendo che «nessuna delle argomentazioni fatte proprie dall’Ufficio possono trovare possibilità alcuna di accoglimento se pur parziale anche con particolare riferimento all’IRAP per la quale esiste ormai una giurisprudenza consolidata da parte di questa Commissione Tributaria Regionale»;
– si è, dunque, in presenza di una motivazione che, nel disattendere le tesi dell’appellante e confermare la correttezza della decisione di primo grado, fa esclusivo riferimento alla coerenza di quest’ultima con «i principi di diritto» e con orientamenti della giurisprudenza di merito, propri e di altre Commissioni tributarie;
– la mancata specificazione dei principi di diritto applicati al caso in esame dalla sentenza di primo grado, rilevanti ai fini dell’accoglimento del ricorso del contribuente, e la mancata indicazione degli estremi delle pronunce delle decisioni che esprimerebbero interpretazioni dei dati normativi favorevoli alle tesi del contribuente e ostativi all’accoglimento delle ragioni dell’Ufficio ostativi non consentono alla sentenza impugnata di offrire la necessaria spiegazione della condivisione del ragionamento effettuato dai giudici di prime cure e della fondatezza del ricorso del contribuente;
– non adempie, infatti, al dovere di motivazione, il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta (Così, Cass. 30 dicembre 2015, n. 22242);
– si è, dunque, in presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232);
– non può, invece, utilmente invocarsi l’istituto della cd. motivazione per relationem, ossia di una motivazione fondata sulla mera condivisione della rappresentazione contenuta in atti esterni alla sentenza, che risulti fatta propria con forza argomentativa dal giudice, in quanto tale tipo di motivazione suppone o la riproduzione del contenuto degli atti esterni al fine di farlo valere come argomento a sostegno della decisione e, quindi, come motivazione, o almeno un rinvio agli atti esterni che, pur non riproducendo il contenuto oggetto di esso, si accompagni all’indicazione della ragione di diritto o fattuale che giustificherebbe il valore attribuito (così, Cass. 22 marzo 2017, n. 7402);
– l’accoglimento del primo motivo esonera questa Corte dall’esame del secondo, proposto solo in via subordinata;
– la sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, la quale provvederà al regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione.
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