CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4243
Tributi locali – ICI – Accertamento – Terreno – Edificabilità – Criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale
Svolgimento del processo
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, il comune impositore impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento in tema d’ICI per il 2008 e per il 2009, su un’area in ordine alla quale si contesta da parte del contribuente il valore della base imponibile, della predetta imposta.
Il comune impositore denuncia la violazione degli artt. 1 comma 2 e 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 504/92, dell’art. 11 quaterdecies comma 16 del D.L. n. 203/05 e dell’art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/06, convertito con modificazioni nella legge n. 248/06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.: erroneamente i giudici d’appello, pur in presenza di un PUC (piano urbanistico comunale) adottato dal comune, hanno annullato l’avviso d’accertamento, perché non si era tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate dal contribuente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo-non merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e, pertanto, la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, pur non sottraendo l’area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edifIcabili, incide sulla valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile” (Cass. n. 5161/14, 12377/16).
Nel caso di specie, la CTR, applicando il principio sopra enunciato, ha rilevato con accertamento di fatto, congruamente motivato e, quindi, insindacabile nella presente sede, che l’ente impositore non aveva valutato tutte le criticità del terreno, in particolare, non aveva tenuto nel debito conto di tutte le caratteristiche giuridiche e fattuali della relativa area.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il comune di Salerno, in persona del Sindaco pt a pagare a P.G. le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.