CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15412
Irap – Istanza di rimborso – Medico di base convenzionato con il SSN
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3948/38/2015, depositata il 9 luglio 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto dalla dott. ssa S.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Roma 1, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la dott.ssa B. aveva presentato per l’IRAP versata per gli anni dal 2005 al 2008.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e relativo all’utilizzazione da parte della contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, di personale dipendente non occasionale per gli anni di riferimento.
Sennonché – e di ciò dà atto la stessa Agenzia delle Entrate in ricorso- nella fattispecie in esame si è trattato della collaborazione di una sola dipendente con mansioni di segretaria impiegata partime. A ciò consegue che la pronuncia impugnata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP alla luce dei principi enunciati da Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo del suddetto tributo ricorre invece quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va pertanto rigettato.
La sopravvenienza della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in pendenza del giudizio di legittimità ne giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti medesime.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115 (ndr art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
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