CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15440
Tributi – TARSU – Accertamento – Riscossione – Pccupazione area pubblica
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 374/7/2015, depositata il 21 aprile 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dalla società T. S.r.l. nei confronti della E., soc. coop. a r.l., avverso la sentenza della CTP di Chieti, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento per T. per gli anni dal 2007 al 2011 e per TARSU per gli anni dal 2006 al 2011. Avverso la pronuncia della CTR la società T. S.r.l., affidataria della gestione della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Chieti, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ciascuno articolato in un duplice ordine di censure.
La società contribuente non ha svolto difese.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d. lgs. n. 507/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Analoga duplice censura è proposta nel secondo motivo, questa volta, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. denunciandosi la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 63 del d. lgs. n. 507/1993, con riferimento alla statuizione che ha ritenuto non dovuta la TARSU.
I motivi, laddove denunciano il vizio di violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ivi menzionate, sono manifestamente fondati.
La pronuncia impugnata si è invero, in modo consapevole, discostata da precedenti pur richiamati di questa Corte rese in analoghe controversie tra le parti che, in tema di T., avevano affermato che «l’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all’area posseduta in forza della concessione stessa – e secondo il regime tariffario dettato dal citato d.lgs. n. 507 del 1993, art. 45 e 46, rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti – atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest’ultimo. Infatti egli, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo», (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2012, n. 16944; Cass. sez. 6-5, ord. 8 ottobre 2012, n. 17124; Cass. sez. 6-5, 5 ottobre 2012, n. 17084; cfr. anche Cass. sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17591; Cass. sez. 5, 25 gennaio 2005, n. 1481; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2004, n. 238).
Analoghi principi non valgono a sottrarre all’imposizione TARSU aree destinata a parcheggi a pagamento giusta atti di concessione da parte dell’ente impositore, non essendo di per sé incompatibile la destinazione a parcheggio con la ordinaria produzione di rifiuti (cfr. Cass. sez. 5,17 luglio 2013, n. 17434).
La sentenza impugnata, che si è discostata dai succitati principi, va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, che, uniformandosi ai suddetti principi, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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