CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2017, n. 15460
Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento del reddito da partecipazione societaria – Annullamento con efficacia di giudicato dell’accertamento societario – Efficacia sull’accertamento nei confronti del socio
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
con sentenza n. 2844/21/2014, depositata il 7 maggio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto nei confronti del sig. M.Q. dall’Agenzia delle Entrate, D.P. II di Roma, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2004, per IRPEF ed altro, emesso, secondo il contribuente, in difetto dei presupposti che avrebbero dovuto legittimare l’accertamento analitico induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia formalmente «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» quanto alla ritenuta, da parte della CTR, legittimità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente e ciò sia perché derivante da accertamento basato unicamente su studi di settore espletato nei confronti di società (P.I.M. S.a.s. di D.S.M. & C.), della quale il Q. è socio, sia perché detto ultimo accertamento era stato annullato dalla stessa CTR del Lazio con sentenza n. 185/14/2013 del 26 febbraio 2013, passata in giudicato, ciò che il contribuente aveva peraltro tempestivamente eccepito con le proprie controdeduzioni all’avverso atto d’appello dell’Amministrazione finanziaria.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta quindi (con riferimento, sebbene non formalmente espresso, ma chiaro, all’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) la violazione da parte della pronuncia impugnata dell’invocato giudicato esterno formatosi a seguito della succitata pronuncia della CTR del Lazio.
Il primo motivo è manifestamente fondato, dovendo intendersi esso formulato, nonostante l’improprio riferimento anche ad insufficienza o contraddittorietà della motivazione, a vizio talmente grave della motivazione della sentenza impugnata tale da concretizzare un vizio di violazione della legge processuale (art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546/1992) costituzionalmente rilevante, da denunciare, dunque, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ciò risulta desumibile anche dalla censura sviluppata nel motivo seguente, potendosi rilevare che la decisione impugnata mostra di non tenere conto alcuno della questione dell’annullamento con efficacia di giudicato dell’accertamento a monte svolto nei confronti di una delle società di cui il Q. è socio.
La sentenza impugnata avrebbe dunque dovuto in primo luogo verificare detta circostanza di fatto, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 10 novembre 2015, n. 22942; Cass. sez. 5, 16 febbraio 2010, n. 3565), «nella controversia relativa all’accertamento del reddito da partecipazione societaria, qualora la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle dedotte dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizi, ma anche l’identico vizio, specularmente riscontrabile, nel giudizio relativo al socio e manifesta la sua efficacia in quest’ultimo nei limiti del “dictum” sull’unico accertamento»; nonché verificare se l’accertamento ai fini IRPEF nei confronti del socio – che pare, secondo la decisione impugnata, tenesse conto anche del maggior imponibile accertato induttivamente nei confronti di altra società, S.a.s. P.I.B., della quale egualmente il Q. detiene una partecipazione societaria – fosse basato unicamente su studi di settore.
Nulla di tutto ciò è dato comprendere dalla scarne righe in cui si estrinseca la decisione impugnata, la cui motivazione, inidonea a rivelare in modo comprensibile la ratio decidendi, si sostanzia pertanto in motivazione apparente e dunque totalmente omessa (cfr., tra le molte, Cass sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. sez. unite 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053).
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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