CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18037
Lavoro – Ex dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato – Corresponsione dell’indennità integrativa speciale – Quantificazione dell’assegno ad personam
Rilevato
Che con sentenza depositata il 22.7.2012, la Corte di appello di Napoli, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da C. D., C. D., C. G., D. L. F., ex dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato, transitati presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità integrativa speciale (I.I.S.) nella misura percepita presso l’ente di provenienza, ritenendo che l’indennità in questione concorresse a determinare il “trattamento economico in godimento” da portare a raffronto con quello dell’ente di destinazione ai fini della quantificazione dell’assegno ad personam;
che avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale hanno opposto difese i lavoratori con controricorso.
Considerato
che con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il diritto al pagamento della maggiore I.I.S. percepita dal dipendente presso l’ente di provenienza avendo riguardo all’importo della singola componente della retribuzione base (come prevista dall’art. 33 del c.c.n.I.) e non anche l’entità del trattamento economico complessivamente goduto prima e dopo il trasferimento.
che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso, emergendo, invero, dalla sentenza impugnata che l’esame della Corte territoriale ha riguardato solo, comparativamente, le differenze a titolo di indennità integrativa speciale tra l’importo percepito prima del trasferimento dei lavoratori e quello percepito dopo, non l’intero ammontare del trattamento economico goduto prima e dopo il trasferimento, trattamento complessivo che – come espressamente sottolineato dalla sentenza impugnata – non era stato neppure indicato dai lavoratori stessi;
che questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 14898/2010) ha affermato che: «l’art. 5, predetto D.P.C.M. [5 agosto 1988, n. 325], nel prevedere, al comma 2, che il dipendente in mobilità conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, esige un raffronto globale fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento presso la pubblica amministrazione cui il dipendente è trasferito, poiché non qualsiasi vantaggio economico viene conservato al dipendente trasferito, ma solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione)»;
che in sostanza la mobilità comporta il diritto del lavoratore a mantenere non un trattamento economico qualitativamente identico in relazione alle singole componenti, ma soltanto un trattamento economicamente non deteriore inteso nel suo complesso, il che richiede una comparata valutazione complessiva dei due trattamenti, quello goduto nell’amministrazione di provenienza e quello presso l’amministrazione di destinazione (Cfr. in tal senso Cass. nn. 113/2013, 1319/2013, 16127/2015);
che la Corte distrettuale non ha, quindi, effettuato il raffronto tra il trattamento economico complessivamente percepito dall’ente di provenienza e, successivamente, dall’amministrazione di destinazione, raffronto che dovrà essere effettuato dal giudice di rinvio attenendosi ai sopraindicati principi e con riguardo ai dati allegati nel ricorso originario;
che in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, rinviandosi, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
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