CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18105
Imposte locali – TARSU – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Termine di decadenza – Prescrizione
Esposizione dei fatti di causa
1. La società S. S.A. s.r.l., su invito del Comune di Roma, presentava in data 10 luglio 2003 il modulo di dichiarazione per utenze non abitative valido come autodenuncia ai fini Tarsu per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002. In data 4 luglio 2008 il Comune di Roma notificava alla contribuente, tramite agente della riscossione, la cartella di pagamento per l’importo di euro 6.607,64. La società proponeva ricorso sostenendo la decadenza dalla pretesa impositiva. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Comune di Roma e la commissione tributaria regionale del Lazio lo rigettava.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato ad un motivo. La società S. S.A. s.r.l. si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 72 d. Ivo 507/93 e 2948 cod. civ.. Sostiene che l’art. 72 citato prevede che in caso di denuncia presentata dal contribuente, l’importo del tributo deve essere iscritto a ruolo da consegnare al concessionario della riscossione entro l’anno successivo a quello per il quale è prodotta la denuncia, mentre non è previsto il termine di decadenza per la successiva notifica della cartella esattoriale, che deve avvenire entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 cod. civ.. Ha errato, perciò, la CTR nell’affermare che la notifica della cartella è avvenuta oltre il termine di decadenza, posto che, a seguito della denuncia effettuata il 10.7.2003, l’iscrizione a ruolo ha avuto luogo in data 28.6.2004 ed il ruolo è divenuto esecutivo il 23.7.2004.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Preliminarmente rileva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla carenza di legittimazione di Roma Capitale per le questioni inerenti la notifica delle cartelle di pagamento è infondata. Invero, nel caso di riscossione di un’entrata patrimoniale di un ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, la legittimazione processuale spetta al comune e non anche al soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto il comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento (Cass. n. 11746 del 24/06/2004).
2. In ordine al motivo di ricorso, si osserva che esso è, in primo luogo, inammissibile per difetto di autosufficienza giacché, in violazione dell’art. 366 cod. pro. civ., comma 1, n. 6, non è stato trascritto il contenuto del provvedimento di iscrizione a ruolo asseritamente avvenuta in data 28.6.2004 né tale provvedimento è stato prodotto unitamente al ricorso, posto che la sentenza impugnata non reca menzione dell’iscrizione a ruolo. Neppure, infine, è stato indicato il luogo in cui è rinvenibile e conservato il documento su cui il motivo di ricorso si fonda (cfr., da ult. Cass. 30/3/2016, n. 6123 ). In secondo luogo il motivo è, altresì, infondato. Ciò in quanto l’art. 72, comma 5, del d. Igs. 507/93, richiama l’art. 25 del d.p.r. 602/73 ed il d. Igs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal D.L. 17 giugno 2005, n.106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, che ha disposto (con l’art. 36, comma 2) che “In deroga all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003. Nel caso che occupa, ove la dichiarazione è stata presentata nel 2003, il termine per la notifica della cartella scadeva il 31.12.2007 laddove essa è stata notificata dal Comune di Roma il 4 luglio 2008.
Nel caso che occupa, invero, non trova applicazione il termine quinquennale stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (con applicazione anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, giusta il successivo comma 171). Ciò in quanto la norma citata fa riferimento alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorché tardive.
Occorre, perciò, affermare il seguente principio di diritto: “Il termine quinquennale stabilito dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, giusta il successivo comma 171 è riferito unicamente alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorché tardive”.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali si compensano in considerazione della novità della questione decisa. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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