CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18134

Premi INAIL – Mancato pagamento – Prescrizione dei crediti

Rilevato

che, con sentenza del 10 novembre 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Trapani, dichiarava prescritti tutti i crediti riportati nella intimazione di pagamento n. 299201190129208659 opposta da G.V.L. e relativi al mancato pagamento premi INAIL per l’anno 2005;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la R.S. s.p.a. affidato ad un unico motivo;

che l’INAIL ha depositato controricorso adesivo alle conclusioni del ricorrente, mentre il L. è rimasto intimato;

che, ad avviso della Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, i documenti allegati al fascicolo di primo grado della R.S. s.p.a. erano inammissibili perché da quest’ultima prodotti nel costituirsi tardivamente innanzi al Tribunale, quando ormai era decaduta dalla possibilità di articolare mezzi di prova e di depositare documenti, decadenza non sanabile dall’adito mercè l’utilizzo dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ.;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 – bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

Considerato

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché 421 e 437 cod. proc. civ. per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che i poteri istruttori di cui all’art. 421 cod. proc. civ. non potevano essere esercitati al fine di sopperire alle carenze probatorie di una delle parti evidenziandosi come, nel caso in esame, il primo giudice aveva motivato le ragioni per le quali aveva utilizzato detti poteri istruttori sul presupposto che il giudizio deve tendere alla verità materiale sulla base e della loro indispensabilità per una corretta decisione; che il motivo è infondato in considerazione di quanto affermato da questa Corte secondo cui “Nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato”(Cass. n. 5878 del 11/03/2011; Cass. n. 2379 del 05/02/2007; Cass. n. 154 del 10/01/2006; vedi anche, quanto ai presupposti per l’esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 e 437 cod. proc. civ.: Cass. n. 18924 del 05/11/2012; Cass. n. 2379 del 05/02/2007);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio vanno compensate tra la ricorrente e l’INAIL avendo l’istituto aderito ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento; non si provvede in ordine alle spese nei confronti le L., rimasto intimato;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) in quanto ammessa alla procedura di prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio nei confronti dell’lNAIL; nulla per le spese nei confronti di L.G.V.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.