CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27694
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Crediti del professionista per la consulenza propedeutica al concordato preventivo – Ammissione in prededuzione allo stato passivo del consecutivo fallimento
Rilevato che
Il Tribunale di Forlì ha respinto le opposizioni ex art. 98 I. fall, proposte, con un unico ricorso, dal dr. F.P. e dall’avv. J.C. per ottenere l’ammissione in prededuzione allo stato passivo del Fallimento di B.C. s.r.l. dei crediti, già ammessi al privilegio, rispettivamente vantati a titolo di compenso per l’opera professionale prestata in favore della società poi fallita in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo, procedura cui B. era stata ammessa, ma che non aveva avuto buon esito per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 177, 1° co., I. fall.
Il tribunale, richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 8534/013, ha escluso che i crediti potessero trovare collocazione in prededuzione, rilevando che non risultava provata l’utilità per la procedura delle prestazioni svolte dagli opponenti.
Il dr. P. e l’avv. C. hanno impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di B.C. s.r.l. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
1) Con l’unico motivo, che denuncia violazione dell’art. 111, 2° co. I. fall., i ricorrenti lamentano che al credito privilegiato non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione.
Il motivo é manifestamente fondato.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Fallimento ai sensi dell’art. 366, 1° co., nn. 4 e 6 c.p.c., essendo stata prospettata una questione di mero diritto, che non si fonda su specifici atti o documenti di causa.
Ciò premesso, sulla predetta questione risulta ormai consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui i crediti del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi del novellato art. 111, 2° co., I. fall.
La norma detta infatti un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il “risultato” delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore) da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa.
I due concetti, di funzionalità ed utilità concreta, non possono infatti fra di loro essere confusi, atteso che la norma di cui all’art. 111, 2° co., I.fall. risulterebbe priva di senso, e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l’ammissione al concordato dovesse essere valutata ex post e con riguardo al fallimento anziché alla procedura minore.
Il precedente citato dal giudice del merito si riferisce a una vicenda soggetta alla I. fall, ante- riforma, in cui non esisteva alcuna norma che regolasse, nel fallimento consecutivo, il trattamento dei crediti sorti in funzione del concordato. Va peraltro ribadito che la funzionalità (ovvero la strumentalità) delle prestazioni va valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista delle quali esse sono svolte (cfr. Cass. nn . 5098/014, 8958/014): non si vede dunque in qual modo possa escludersi, una volta che l’impresa sia stata ammessa al concordato, la funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della relativa domanda ed a sue successive integrazioni.
L’art. 111 I. fall, non richiede, invece, che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l’utilità concreta delle stesse per la massa: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta; dall’altro va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post, ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa corte può decidere nel merito ed ammettere in prededuzione i crediti dei ricorrenti.
Le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel
merito, ammette in prededuzione, allo stato passivo del Fallimento di B.C. s.r.l. in liquidazione, i crediti privilegiati dei ricorrenti.
Condanna il Fallimento al pagamento delle spese, che liquida, in favore dei ricorrenti in via fra loro solidale, in € 5.700, di cui € 700 per esborsi, per il giudizio di merito ed in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, per questo giudizio di legittimità, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario e accessori di legge.
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