CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2017, n. 20250
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa presentazione modello
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1440/4/15, depositata l’11 marzo 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla Cooperativa Agricola Poggio Nativo C.A.P.N. (di seguito Cooperativa) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Rieti, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Rieti, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione modello IVA 2009 ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, con recupero a tassazione di IVA per il 2008, non avendo l’Ufficio riconosciuto un credito da eccedenza d’imposta, in ragione dell’omessa presentazione per l’anno 2007 del modello IVA 2008, pur essendo stato riportato il credito IVA in precedenza maturato nella dichiarazione IVA 2009.
Il giudice d’appello ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, senza necessità di previo avviso di accertamento e che la tutela del contribuente potesse dirsi assicurata dalla possibilità di richiedere il rimborso, in caso di riconoscimento del credito, una volta effettuato il versamento della maggiore imposta ritenuta dovuta.
Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Ritiene la Corte che, in virtù del criterio della ragione più liquida (cfr., per tutte, Cass. sez. unite 8 maggio 2014, 9936), possa essere esaminata, anche in deroga all’ordine logico delle questioni, la censura di cui al quarto motivo, con il quale la cooperativa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 del d.P.R. n. 633/1972 e 17 e seguenti della VI Direttiva CEE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la decisione impugnata, facendo conseguire all’omessa dichiarazione il disconoscimento del credito, salvo il diritto al rimborso, si porrebbe in violazione del principio di neutralità fiscale e del diritto alla detrazione secondo quanto stabilito dall’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.
Il motivo è manifestamente fondato, alla luce dei recenti orientamenti espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 giugno 2016, n. 13378) secondo cui, pur restando ferma l’ammissibilità, nella fattispecie in esame, del controllo automatizzato (cfr. Cass. 8 settembre 2016, n. 17758), la decadenza intervenuta sul piano amministrativo per tardiva dichiarazione correttiva in senso favorevole al contribuente non preclude, per quanto qui rileva, la possibilità del contribuente stesso di opporsi in sede giudiziaria alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione, allegando l’errore in cui la parte sia incorsa nell’originaria dichiarazione, essendo comunque sufficiente l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e della relativa quantificazione del credito IVA in contestazione (Cass. 8 settembre 2016, n. 17757).
Il ricorso va pertanto accolto in relazione al quarto motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione che, nell’attenersi ai menzionati principi di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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