CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4354
Pubblico impiego – Riliquidazione dell’indennità di buonuscita e della pensione integrativa – Base retributiva per il calcolo
Rilevato
Che la Corte d’Appello in epigrafe, confermando la pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda di G. B., Ispettore Generale dell’Inps, rivolta a ottenere il riconoscimento del suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e della pensione integrativa, commisurando le predette voci all’ultima retribuzione annua percepita, corrispondente all’incarico dirigenziale dalla medesima svolto al momento del pensionamento.
Che la Corte d’appello ha ritenuto che le maggiori competenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori non rilevassero ai fini degli artt. 5 e 27 del Regolamento del fondo per il personale dipendente dell’Inps adottato dall’Istituto, e che pertanto, quanto all’individuazione della base retributiva per il calcolo sia dell’indennità di fine servizio, sia della pensione integrativa, si dovesse avere riguardo alla retribuzione prevista per la qualifica formalmente rivestita e non già a quella risultante dallo temporaneo di mansioni superiori, per il carattere di provvisorietà e di aleatorietà di quest’ultima.
Che avverso questa decisione propone ricorso per cassazione G. B. con due censure, illustrate da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso l’Inps.
Considerato
Che la prima censura deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dei commi 1, 2, 3, 4; dell’art. 56 del d.lgs. n.29/1993, in relazione agli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dell’Inps, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.25 del 19/3/1971 e successive modifiche e integrazioni. Che la Corte d’Appello, erroneamente avrebbe escluso dalla nozione di “retribuzione spettante” ai fini della determinazione della pensione integrativa (art. 27 Reg. Inps), le differenze retributive spettanti alla ricorrente in base alle superiori mansioni svolte, riconosciute giudizialmente dal Tribunale di Roma con la sentenza n.9522/2006.
Che la seconda censura lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dei principi di ermeneutica riguardo agli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento del 1971, scorrettamente interpretato con riferimento all’art. 33 del Regolamento del 1971 (cd. clausola oro), in quanto abrogato dall’art. 59, co.4 I. n.449/1997. Che la Corte d’appello sia giunta a negare la riliquldazione delle due voci (pensione integrativa e indennità di fine servizio) sulla base della superiore retribuzione connessa allo svolgimento di funzione dirigenziale, fondando la propria interpretazione su una norma inapplicabile.
Che le censure, esaminate congiuntamente, sono infondate.
Che la Corte d’appello, in seguito ad un’accurata ricostruzione della normativa sul trattamento di previdenza e di quiescenza del personale Inps, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha deciso che:
a) quanto alla pensione integrativa, “...In tema di previdenza integrativa aziendale, l’art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’Inps, considera come retribuzione utile, ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo Inps di previdenza integrativa, unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali e altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza e dall’anzianità ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica.(Cass. n.6768/2016);
b) quanto all’indennità di fine servizio, “Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente” (Cass. 10413/2014).
Che pertanto, essendo le censure infondate, il ricorso è rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.
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