CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4388
Avviso di addebito – Contributi Inps gestione commercianti – Prescrizione – Notificazione del verbale di accertamento – Non rileva – Notifica dell’avviso di accertamento incidente sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale – Art. 1, D.Lgs. n. 462/1997
Rilevato
che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che, in sede di opposizione avverso l’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva ingiunto a P. L. il pagamento in favore dell’Istituto della somma di € 13.188,96 a titolo di contributi per la gestione commercianti in relazione all’anno 2005, aveva dichiarato estinto per prescrizione il credito azionato;
che la Corte d’appello poneva a fondamento della decisione il rilievo in forza del quale il termine prescrizionale non poteva ritenersi interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento, trattandosi di atto proveniente da un terzo, nonché in ragione del tenore generico della comunicazione dell’obbligo di pagamento della contribuzione contenuto nello stesso;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo;
che l’intimata ha prodotto procura e, successivamente, memorie illustrative;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
Considerato
che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 3 c. 9 e 10 I. 335 del 1995, dell’art. 1 d. Lgs. N. 462 del 1997 in relazione all’art. 2943 c.c. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), rilevando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere inidonea a interrompere la prescrizione la notifica dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, poiché il predetto ente svolge un’attività di controllo, mediante accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi da trasmettere all’Inps con un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, con la conseguenza che la notifica dell’avviso di accertamento incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale;
che in sede di memorie la controparte oppone l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili (per violazione del principio di autosufficienza e mancata indicazione topografica del documento prodotto; per mancata esposizione dei fatti di causa; per inidoneità dell’atto prodotto da parte dell’Inps, costituente semplice riepilogo contabile dell’Agenzia delle Entrate, a interrompere la prescrizione; perché non risulta mai notificato alla contribuente l’avviso di accertamento, imprescindibile per l’avvio di tutta la sequela procedimentale di riscossione);
che i profili di inammissibilità denunciati sono irrilevanti ove si consideri che l’esposizione dei fatti e l’esistenza dell’avviso di accertamento e della sua notifica, idonei a dare avvio a tutta la sequela procedimentale di riscossione, sono elementi dati come acquisiti nella sentenza impugnata (pg. 4) e che, a fronte delle affermazioni contenute in sentenza, nessun onere di allegazione documentale e di relativa specificazione compete al ricorrente;
che, tanto premesso, il motivo di ricorso è da ritenere fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende dare continuità, in forza del quale <In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l’Agenzia delle entrate svolge, a norma dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS> (Cass. n. 17769 del 08/09/2015);
che al riguardo questa Corte, a sostegno della continuità data al richiamato indirizzo, ha rilevato, altresì, che non può logicamente sostenersi che <a seguito dell’attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l’Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all’art. 2943 c.c.> ( Cass. n. 13463 del 30/1/2017);
che in base alle argomentazioni svolte il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di IRoma; in diversa composizione, affinché faccia applicazione dei principi di diritto sopra enunciati ai fini del computo della prescrizione del credito contributivo vantato dall’Inps, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma1 in diversa composizione.
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