CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4390
Licenziamento per giusta causa – Illegittimità – Accordo transattivo raggiunto tra le parti – Rinuncia al ricorso
Rilevato
1. che la Corte d’appello di Milano respingeva il reclamo proposto ex art. 1 comma 52 della legge n. 92 del 2012, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da C. L. Italia S.r.l. a L. F.;
2. che per la cassazione della sentenza C. L. Italia S.r.l. ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso L. F.;
3. che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso di C. L. Italia S.r.l. , sottoscritto dal legale rappresentante della parte e dal suo difensore, in considerazione dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti;
4. che tale atto è stato sottoscritto per accettazione da L. F. e dal suo difensore;
5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato
1. che non resta a questa Corte che prendere atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, che determina ex art. 391 u.c. c.p.c. l’estinzione del processo, senza condanna alle spese del rinunciante;
3. che non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non essendo l’impugnazione respinta integralmente, né dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo e compensa tra le parti le spese processuali.