CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1486
Cartella esattoriale – Indebita fruizione dello sgravio totale ex L. n. 448/1998 – Retribuzioni previste dal CCNL Commercio sino a 50 dipendenti – Erogazioni di retribuzioni di importo inferiore alla misura minima stabilita – Applicazione di un accordo aziendale in deroga alle disposizioni contrattuali – Motivo inammissibile – Mancata riproduzione nel corpo del ricorso o in allegato
Ritenuto
che con sentenza numero 134/2011 la Corte d’appello di Catania in riforma della sentenza del tribunale di Siracusa emessa il 19 marzo 2003 annullava la cartella esattoriale numero XXXXXX per sopravvenuta carenza di interesse dell’Inps, rigettava l’appello proposto dalla L.M. S.r.l. avverso la sentenza del tribunale di Siracusa emessa il 5 ottobre 2006 ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Inps dichiarava che sui contributi residui riconosciuti come dovuti dalla L.M. S.r.l. fossero dovute altresì le somme aggiuntive nella misura di cui all’articolo 116, comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la L.M. S.r.l. con due motivi contestando: 1) la violazione dell’articolo 1 della legge n. 389/89 e della legge n. 448/98 ed il vizio di insufficiente motivazione per avere la Corte territoriale ritenuta tardiva la sua contestazione in ordine al C.C.N.L. applicabile nella specie; 2) la violazione dell’articolo 12 delle preleggi c.c., dell’articolo 1 comma 217 della legge n. 388/2000 per avere la Corte d’appello ravvisato, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Inps, un’ipotesi di evasione contributiva e non di mera omissione;
che l’INPS è rimasto intimato;
Considerato
che il primo motivo è infondato in quanto sul punto, in sede ispettiva, era stato contestata la violazione della I. 389/89 con la conseguente indebita fruizione dello sgravio totale ex I. 448/1998 e della fiscalizzazione degli oneri sociali; mentre la ricorrente sostiene di essere soggetta, data la propria consistenza numerica, al C.C.N.L. commercio fino otto dipendenti;
che la Corte d’Appello ha affermato che in sede di ricorso in opposizione la ricorrente non avesse minimamente contestato la circostanza, verificata dai verbalizzanti in sede di accesso ispettivo, di non aver applicato ai propri dipendenti le retribuzioni previste dal CCNL commercio sino a 50 dipendenti ed avesse svolto le proprie deduzioni assumendo di avere applicato un accordo aziendale in deroga alle disposizioni del medesimo contratto collettivo, erogando retribuzioni di importo inferiore alla misura minima stabilita dal CCNL; solo in sede di note conclusive ha tardivamente affermato, dovendo le stesse circostanze essere dedotte sin dal ricorso introduttivo, di aver applicato il più favorevole CCNL per le aziende commerciali con un numero di dipendenti fino ad otto, sostenendo di avere un numero di dipendenti inferiore;
che la ricorrente sostiene nella doglianza posta a base del ricorso che aveva potuto sollevare la questione in oggetto – qualificabile mera difesa – solo dopo i chiarimenti effettuati dall’INPS in sede di memoria difensiva, posto che dal verbale ispettivo non era dato evincere con chiarezza, su quali basi la società non avesse applicato correttamente il CCNL;
che si tratta di un motivo inammissibile posto che la ricorrente da una parte non riproduce nel corpo del ricorso, né indica tra le produzioni allegate al ricorso per cassazione, gli stessi atti menzionati (il verbale di contestazione e la memoria dell’INPS) onde consentire a questa Corte di verificare ex actis la veridicità di quanto affermato, e dall’altra nemmeno spiega perché non abbia sollevato la medesima contestazione alla prima udienza utile dopo la costituzione dell’INPS, atteso che l’onere di contestazione va coordinato con l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto da parte dell’onerato;
che d’altra parte, la stessa doglianza è infondata nel merito, in quanto costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in relazione al riconoscimento di sgravi e benefici contribuitivi, l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi della titolarità del diritto sia a carico del datore di lavoro che li pretende, fin dall’atto introduttivo (da ultimo, sentenza n. 13011 del 24/05/2017);
che il secondo motivo è pure infondato avendo la Corte d’appello correttamente affermato che le violazioni contestate si riferissero ad una fattispecie di omessa erogazione e registrazione delle retribuzioni contrattualmente dovute e fossero pertanto qualificabili come evasioni agli effetti delle sanzioni ex art. 116, comma 8 lett. b della I. 388/2000 atteso che si trattava di adempimento strettamente funzionale al regolare svolgimento dei compiti dell’Inps e dalla tempestiva soddisfazione dei diritti previdenziali dei lavoratori assicurati; che infatti come stabilito dalle Sez. Unite di questa Corte n.4808/2005 “la fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell’Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione”;
che il ricorso va pertanto rigettato, mentre nulla va disposto per le spese essendo l’INPS rimasto intimato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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