CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1544
Tributi – Irap – Rimborso – Agente di commercio di articoli di cancelleria – Applicabilità del requisito dell’autonoma organizzazione – Verifica
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Piemonte, che il 19 dicembre 2016 ha confermato la decisione della CTP-Torino laddove ha accolto la domanda di G.A.V., agente di commercio e rivenditore di articoli di cancelleria, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata dal 2000 al 2008. Il contribuente si difende con controricorso.
2. La ricorrente erroneamente censura ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. (in relazione agli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446) la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente esente da imposizione, perché priva del requisito dell’autonoma organizzazione.
2.1 Orbene, Cass. Se. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, ha stabilito che, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.
2.2 In particolare, Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9325 del 11/04/2017, ha chiarito che anche l’esercizio di attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’imposta, ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione.
2.3 Più in dettaglio, Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 24854 del 05/12/2016, ha precisato che pure l’attività di piccolo imprenditore è esclusa dall’IRAP, qualora non vi siano riscontri di autonoma organizzazione, che nella categoria dei “piccoli imprenditori”, ai sensi dell’art. 2083 c.c., rientrano appunto “… i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”.
3. Nella specie, con insindacabile accertamento di fatto convalidato da cd. “doppia conforme” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 0710412014), il giudice di merito ha appurato:
a) che “il sig. V. … svolge la propria attività individualmente, senza aiuto di teqi, con l’ufficio nel proprio alloggio adibito ad uso promiscuo, dotato delle propria autovetture, p. c., telefono e cellulare, come oramai ogni cittadino”;
b) che nelle dichiarazioni fiscali le cd. “…merci in conto acquisti e merci in conto vendite … riguardino merci acquistate al solo scopo di poterle rivendere al cliente si sua indicazione non paragonabile all’attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso, attività fatta per superare l’assenza di mandato di agenzia”.
3.1 Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio con ordinanza di rigetto. Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia giustifica la compensazione delle spese processuali.
3.2 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.