CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2017, n. 15632

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Ricavi non dichiarati da attività di lavoro autonomo

Fatto e diritto

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del dl. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2639/17/2014, depositata il 17 settembre 2014, non notificata, la CTR della Sicilia — sezione staccata di Catania – rigettò l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania e l’appello incidentale del contribuente sig. G.L.S., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Catania, che, disattesi i motivi aventi ad oggetto l’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e per intervenuta decadenza, aveva accolto nel merito il ricorso del contribuente, ritenendo che lo stesso avesse giustificato i versamenti su conti correnti per l’importo di lire 632.800.000, che l’Ufficio aveva ritenuto, ai fini della ripresa a tassazione per IRPEF e contributo al SSN, come frutto di ricavi non dichiarati da attività di lavoro autonomo.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso. e memoria.

Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d. lgs. n. 546/1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la pronuncia impugnata si è limitata a confermare la decisione di primo grado, senza alcuna disamina effettiva del motivi di gravame addotti avverso la pronuncia di primo grado, incorrendo in motivazione meramente apparente.

Premesso che il controricorrente non ha proposto ricorso incidentale condizionato avverso la sentenza della CTR, nella parte in cui ha rigettato anche l’appello incidentale del contribuente, sicché sul rigetto dei motivi di ricorso per carenza di motivazione dell’atto impositivo e per intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento deve ritenersi formato il giudicato interno, il motivo addotto dall’Agenzia delle Entrate è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, infatti, appena enunciati i motivi del ricorso in appello dell’Amministrazione finanziaria, si articola in una serie di affermazioni che non hanno alcun puntuale riferimento alla specificità dei fatti oggetto di causa, in relazione all’oggetto delle censure esplicitate con il ricorso in appello e che sono pertanto inidonee ad esternare la ratio decidendi, rendendone possibile il controllo.

Ciò si rivela in particolare — riguardo all’oggetto principale della censura fatta valere dall’Amministrazione con il ricorso in appello — in relazione alla prova, asseritamente fornita dal contribuente, circa la giustificazione dei versamenti in conto corrente senza che, di là da un generico riferimento alla documentazione prodotta, sia dato cogliere nella sentenza impugnata alcun altro riferimento allo specifico mezzo di prova (cfr. Cass. sez. 5, 15 gennaio 2009, n. 871). Né il richiamo del tutto generico a pretese pronunce di merito favorevoli al contribuente, neppure indicate con data e numero, è idoneo a soddisfare, sia pure per relationem, il requisito motivazionale quale richiesto dall’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. sez. 5, 12 febbraio 2013, n. 3340).

Né a tali oggettive gravi lacune che portano a qualificare la motivazione resa dal giudice tributario d’appello come apparente possono, ovviamente, supplire gli sforzi argomentativi della difesa del contribuente da ultimo sviluppati in memoria, volti a ricostruirne un contenuto sufficiente per sorreggere il convincimento espresso dalla CTR.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con rinvio per nuovo esame, limitatamente al merito dell’accertamento, alla CTR della Sicilia— sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia — sezione staccata di Catania — in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.