CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2016, n. 23783
Lavoro – Indennità di maternità – Astensione obbligatoria – Qualifica di lavoratrice agricola
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non infirmata dalla memoria depositata dalla ricorrente.
2. La Corte di appello di Catania (sentenza del 9/7/2014) ha rigettato il gravame svolto dall’attuale, ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’indennità di maternità, per astensione obbligatoria dal lavoro e successivamente al parto avvenuto il 22.3.2001.
3. La Corte territoriale, ritenuto fittizio il rapporto di compartecipazione agraria tra la lavoratrice e P.F. intercorso dal 5.9.2000, per inidoneità delle, prove assunte, a provarne l’effettività, ha ritenuto non raggiunta la prova del requisito costitutivo (51 giornate lavorative nel 2000) in adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel settore agricolo, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa, al requisito dell’esistenza di un rapporto di lavoro in atto si sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che va comprovata con l’iscrizione negli elenchi nominativi senza la necessità che la minima attività lavorativa (oltre cinquantuno giornate) richiesta per l’iscrizione agli elenchi nominativi sia stata svolta nello stesso anno cui si riferisce l’astensione predetta, dovendosi considerare sufficiente – alla luce dei principi sottesi alla legislazione di tutela della maternità – l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno precedente all’evento assicurato, anche se l’astensione, sia obbligatoria che facoltativa, si svolga nell’anno successivo all’evento stesso (così (Cass. n. 7725/2012).
4. In particolare, per quanto rileva ai fini della delibazione che segue al punto 6, la Corte territoriale ha evinto, dalla documentazione prodotta, lo svolgimento di 51 giornate lavorative complessive nel periodo 10.9.1999-30.6.2000, di cui 21 nel 1999 e solo 30 nell’anno 2000 (precedente al parto).
5. Il ricorso per la cassazione di tale sentenza è affidato ad un articolato motivo con il quale si deduce violazione di legge (art. 5, co. 6 d.I. 463/1983 e art. 22, co.2 d.lgs.151/2001) e omesso esame di un fiuto decisivo per il giudizio, “manifestato dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” della motivazione della sentenza.
6. L’INPS ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per diversi profili.
7. Il ricorso è qualificabile come inammissibile perché la ricorrente non ha indicato, in sede di illustrazione del motivo di ricorso, la precisa collocazioni, tra gli atti processuali, del documento dal quale pretende suffragare l’asserita sussistenza delle 51 giornate lavorative nell’anno 2000, neanche all’occorrenza riproducendone il contenuto ritenuto rilevante, conformemente al requisito di specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6, e art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4, (cfr. SS.UU. n. 8077/2012, in motivazione; SS. UU. n. 22726/2011 e numerose successive conformi).
8. Pur volendo superare la delibazione di inammissibilità, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto sufficiente – alla luce dei principi ispiratori della legislazione di tutela della maternità – resistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno precedente all’evento assicurato, anche se l’astensione, obbligatoria e facoltativa, si svolga nell’anno successivo all’evento stesso (Cass. n. 7725/2012, cit).
9. In definitiva il ricorso deve essere rigettato, con esonero del soccombente dal pagamento delle spese processuali, per essere applicabile, ratione temporis, l’art. 152 disp. att. nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003.
10. Inoltre, la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17, con la condanna della ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2011 e alle numerose successive conformi).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 -bis.
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