CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1652
Pensione liquidata in regime di convenzione internazionale – Perequazione automatica – Pro-rata estero inferiore al trattamento minimo – Non sussiste
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 3.1.2012, la Corte d’appello di Lecce, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli eredi di A.R., volta a conseguire la perequazione automatica della sua pensione liquidata in regime di convenzione internazionale con gli aumenti in percentuale e in quota fissa dal 1°.1.1976 al 30.4.1984 e ad ottenere la riliquidazione della predetta pensione nella misura così maggiorata, oltre accessori; che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di A.R., deducendo due motivi; che l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte di merito ritenuto che il pro-rata estero, alla data dell’1.1.1976, fosse pari a € 17,52, equivalenti a CHF 234, e dunque inferiore al trattamento minimo, pur avendo essi evidenziato, nella memoria di costituzione integrativa depositata in grado di appello successivamente all’appello incidentale proposto dall’INPS, che, secondo i tassi di cambio U.I.C. – Banca d’Italia, detto importo doveva ritenersi pari a € 32,62, di talché, una volta sommato a quello italiano, incontestatamente equivalente a € 10,83, risultava superato il trattamento minimo e dunque a loro dire integrato il presupposto di fatto per l’invocato diritto alla perequazione;
che, al riguardo, deve senz’altro rilevarsi l’inemendabile insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, non potendo inferirsi dall’affermazione di cui a pag. 3 alcuna giustificazione fattuale a sostegno dell’equivalenza proposta tra CHF 234 e € 17,52, e sussistendo pertanto un’obiettiva deficienza del procedimento logico che ha indotto la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti, a formare il suo convincimento (nel senso spiegato da Cass. n. 2272 del 2007); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.