CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15680
Tributi – Accertamento – Redditometro – Incremento patrimoniale – Disponibilità finanziarie per disinvestimenti
rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, annullando l’atto impositivo costituito da accertamento Irpef 2004-2005;
Resiste M. D. M. M. con controricorso;
considerato che
i motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, censurano la sentenza sotto il profilo della violazione di legge con riferimento agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 38 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. – per avere omesso di ricalcolare il reddito imponibile dopo avere preso atto dell’errore in cui era incorso l’ufficio nella determinazione del prezzo di acquisto delle quote pari ad euro 721.027, anziché nell’effettivo importo di euro 291.324, nonché in relazione all’articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere calcolato in unica soluzione la somma di euro 35.000 che doveva essere invece ripartita in quote costanti per cinque anni – e del vizio di motivazione in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ. – per non avere considerato l’incremento patrimoniale concernente i movimenti di capitale all’estero e per avere invece considerato come voce da decurtare integralmente la somma di euro 35.000 percepita come prezzo della vendita dell’immobile;
i motivi sono infondati poiché correttamente il giudice di merito non ha proceduto alla correzione dell’atto di accertamento con riguardo al prezzo di acquisto in quanto, sulla base del complessivo giudizio di fatto motivatamente esposto nell’atto impugnato, tale errore è stato comunque ritenuto irrilevante essendo stato giudicato ampiamente provato che le disponibilità finanziarie abbiano trovato piena giustificazione nei disinvestimenti effettuati; è, per contro, inammissibile il terzo motivo di ricorso perché riguarda una questione non proposta nel giudizio di merito;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.000.
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