CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15832

Imposta di registro – Cessione terreno edificabile – Impugnazione avviso di rettifica – Difetto di allegazione all’atto impositivo

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.G.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 213/05/2014, depositata in data 18/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di rettifica di imposta di registro, in relazione all’anno d’imposta 2004 ed alla cessione di un terreno edificabile, previa rettifica del valore dell’immobile dichiarato nell’atto pubblico di compravendita, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’atto impositivo era illegittimo per carenza di motivazione, avendo fatto riferimento alla “sola differenza tra i valori OMI ed il prezzo dichiarato in atto” senza alcuna indicazione ed allegazione degli elementi di comparazione utilizzati, in violazione dell’art. 7 l. 212/2000.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 36, 18 e 57 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., avendo la C.T.R. ritenuta fondata un’eccezione (difetto di allegazione all’atto impositivo dei documenti ivi richiamati) mai sollevata con il ricorso introduttivo del contribuente. La stessa, con il secondo motivo, denuncia la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 7 l. 212/200 e 52 comma 2 bis DPR 131/1986, sussistendo l’obbligo di allegazione all’atto impositivo solo per i documenti richiamati e non conosciuti dal contribuente.

2. Preliminarmente, è fondata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del gravame per tardività, ex art. 327 c.p.c..

Invero, a fronte di una sentenza pubblicata, nell’ambito di un giudizio instaurato anteriormente all’entrata in vigore della Novella di cui alla l. 69/2009, il 18/06/2014 e non notificata, il termine di impugnazione (di un anno, oltre due periodi di sospensione feriale, uno di 46 gg., che scadeva il 3/08/2015, altro di 30 gg., stante la riduzione del periodo feriale disposta dall’art. 16 d.l. 132/2014, conv. con modifiche dalla l. 162/2014, che scadeva il 2/09/2015; cfr. Cass. 27338/2016: “Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia dell’art. 16, comma 1, del d.l. n. 2014 n. 132 (conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso”), il ricorso per cassazione, datato “15/09/2015”, è stato spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 16/09/2015, oltre dunque il termine di legge.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.