CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2017, n. 12934
Fallimento – Crediti tributari e previdenziali – Riscossione – Cartelle di pagamento – Ammissione al passivo
Rilevato che
1. Serit Sicilia s.p.a. impugna il decreto Trib. Gela 2.9.2011, in R.G. 1455/2010, con cui è stata parzialmente rigettata l’opposizione proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 I.f. dalla ricorrente avverso lo stato passivo del fallimento E.P. s.r.I.;
2. la ricorrente, per quanto qui di residuo interesse, aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo quale creditrice, sia per crediti tributari che previdenziali, per l’importo di € 61.626,58, allegando gli estratti di ruolo di tutti i crediti;
3. all’esito della verifica tali crediti non erano ammessi, ove afferenti a cartelle esattoriali, per difetto di prova della relativa notifica;
4. il collegio ha accolto l’opposizione quanto ai crediti tributari, ammessi con riserva e limitatamente al capitale, mentre l’ha respinta, quanto ai crediti previdenziali, esaminati senza riferimenti alla giurisdizione del giudice speciale ma nella specie infondati per insufficienza probatoria degli estratti di ruolo;
5. il tribunale ha poi escluso l’ammissione, anche con riserva, dei crediti tributari di natura accessoria – come gli interessi di mora,’l’aggio e le spese di insinuazione, il cui titolo (per i primi due) risiede non nell’iniziativa dell’ente impositore bensì in quella del concessionario e nella vicenda non erano provati per difetto di prova della notifica della cartella, mentre quanto al terzo trattandosi di posta non opponibile alla massa;
6. con i due motivi si deduce l’erroneità del provvedimento ove ha negato al ruolo la qualità di titolo per l’ammissione al passivo anche dei crediti non tributari, difettando nella specie contestazioni di merito del curatore e dunque essendo stato violato anche l’art.112 c.p.c.;
Considerato che
1. il ricorrente circoscrive l’oggetto del giudizio alla sola mancata ammissione al passivo dei crediti non tributari, non apparendo censurata ogni altra affermazione denegativa del tribunale quanto ai crediti accessori dei tributi;
2. l’art. 87, co. 2, d.P.R. 602/1973 prevede che se il debitore è dichiarato fallito “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura” ed il successivo art. 88, co. 1, aggiunge che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (Cass. 5244/2017);
3. inoltre, «come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5063/2008, Cass. ord. nn. 12019/2011, 3876/2015, 4631/2015) i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. a, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore [..] l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 465/92, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento» (Cass. ord. 655/2016); infatti, «è ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell’ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest’ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la “riserva” prevista dall’art. 45, D.P.R. cit. (Cass. 6032/1998). Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt.» (Cass. 6126/2014);
4. con il termine “ruolo” ed “estratto di ruolo” si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, «il “ruolo”, come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo dell’art. 10 lett. b) del d.p.r. n. 602 del 1973, esso è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” e che, per l’art. 11 del medesimo d.p.r., “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”. A norma del successivo articolo 12 l’ufficio competente “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”; nel ruolo “devono essere comunque indicati il numero de/codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”; “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da suo delegato” e “con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”, cioè costituisce titolo esecutivo. Dai riprodotti dati normativi discende che il “ruolo” è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell’ufficio competente” (cioè dell’ente creditore impositore), quindi “atto” che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale. [..] Il “documento” denominato “estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso -che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore- (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un “elaborato informatico formato dall’esattore … sostanzialmente contenente gli … elementi della cartella …”, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra “ruolo” ed “estratto di ruolo” (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il “ruolo” (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un “provvedimento” proprio dell’ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto); “l’estratto di ruolo”, invece, è (e resta sempre) solo un “documento” (un “elaborato informatico contenente gli … elementi della cartella”, quindi unicamente gli “elementi” di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta» (Cass. s.u. 19704/2015);
5. nonostante la differenza sostanziale che caratterizza il “ruolo” e “l’estratto di ruolo”, comunque «l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale» (Cass. 11794/2016);
6. l’art. 93 I.f. richiede ai fini dell’ammissione al passivo l’allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche l’estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito (Cass. 5244/2017), né, esigendo la notifica della cartella di pagamento, si può imporre all’agente della riscossione un onere maggiore, equivalente ad esigere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione al proprio credito: infatti questa Corte ha ritenuto che «per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi dell’art. 87, co. 2, d.P.R. n. 602 del 1973, n. 46, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale» (Cass. 12117/2016, 655/2016);
7. per quel che concerne i crediti previdenziali l’art. 17, co. 1, d.lgs. 46/1999 stabilisce che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva dell’entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”;
8. l’art. 18 d.lgs. 46/1999 prevede che “salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo- I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori”;
9. l’art. 31 d.lgs. 46/1999, rubricato “limiti all’applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali”, afferma che “le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall’articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”: conseguentemente è applicabile l’art. 87, co. 2, d.P.R. 602/1973, in base al quale è possibile richiedere l’ammissione al passivo sulla base del solo ruolo anche per i crediti previdenziali; infatti «il concessionario ha l’onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente (e dunque al curatore) per impugnare l’atto davanti al giudice tributario.
[..] Ne consegue che, peraltro, la notifica non è necessaria, ad alcun fine, allorché la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale) e dunque non si ponga l’esigenza di accertare il diritto controverso davanti a un giudice speciale come quello tributario: in tal caso le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti allo stesso giudice fallimentare (giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, tribunale in sede di opposizione) e da lui risolte» (Cass. 12117/2016);
10. per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, ai sensi della I. 111/2011, questi divengono titolo esecutivo se non impugnati nei termini di legge e, conseguentemente, l’agente può procedere alla riscossione una volta emesso il ruolo senza dover procedere alla formazione della cartella di pagamento ed alla relativa notifica; il ricorso è, pertanto, fondato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Gela in diversa composizione.
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