CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7590
Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento sintetico – Redditometro – Indici previsti dai dd.mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992 – Natura procedimentale – Applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento
Fatti di causa e ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva respinto il suo appello, ed accolto parzialmente quello incidentale di R.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trieste. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione del contribuente contro gli avvisi di accertamento IRPEF, per gli anni 2005 – 2006.
Nella sua decisione la CTR ha affermato che il contribuente era stato oggetto di accertamento sintetico per l’anno 2009 sulla base degli stessi beni presi in considerazione per le annualità 2005 – 2006, sicché non sarebbe stato ammissibile che la capacità contributiva del C. fosse diversa, a seconda della metodologia di accertamento adottata.
Il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973 nonché dell’art. 22 D.L. n. 78/2010, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Assume l’Agenzia che lo stesso legislatore avrebbe precisato l’ambito temporale di applicazione del “nuovo redditometro”, che non avrebbe potuto essere applicato in via retroattiva, in considerazione delle sostanziali differenze nella metodologia e nella base dati di riferimento.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il motivo è manifestamente fondato.
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd.mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatola che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento. (Sez. 6 – 5, n. 21041 del 06/10/2014). Pertanto, in presenza delle metodologie effettivamente applicabili sulla scorta del redditometro in vigore, l’Ufficio ha proceduto al relativo accertamento.
S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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