CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7609
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Rimborso – Cessazione del rapporto di lavoro – Incentivo all’esodo
Rilevato che
a) L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di G. M. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto -accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis, TUIR.
b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituali comunicazioni;
c) il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione nella forma semplificata.
Considerato che
a) con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 602/73, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva affermato che, anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto.
b) il ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi l’art. 38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia -come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
c) né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” , dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.
d) pertanto, la sentenza impugnata (che si è discostata da tali principi) in accoglimento del ricorso, va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (risultando la domanda di rimborso presentata nel 2009 e le ritenute relative all’anno 2003), la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
e) la novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.