CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2016, n. 23931

Tributi – IRAP – Amministratore e sindaco di società – Impiego di dipendente part-time – Sentenza – Omessa esposizione degli elementi di decisione – Vizio di motivazione

In fatto e in diritto

B.U., membro del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale di alcune società, propone ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR Toscana n. 42/25/12, depositata il 9/05/2012. Il giudice di appello aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all’IRAP per l’anno 2005 ritenendo sussistenti i presupposti per il pagamento dell’imposta IRAP.

Il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.

Lamenta che i giudici di merito non hanno individuato i presupposti per l’assoggettabilità dello stesso ad IRAP, essendosi limitati a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in tema di presupposto dell’IRAP.

Con il secondo motivo deduce la erroneità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 2, 3, comma 1, lett. e), 4 ed 8 del d. lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Ritiene che ha errato la CTR nella parte della motivazione in cui ha affermato che il contribuente dovesse pagare l’IRAP per il 2005 in quanto si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time.

Con il terzo motivo, il contribuente deduce la erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 49, comma 2, D.P.R. n. 131/1986, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del d. Igs. n. 446/1997 e dell’art. 53 del T.U.I.R. vigente nel 2005, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Lamenta che la CTR ha errato nel ritenere sussistente la soggettività passiva IRAP dello stesso in quanto il reddito prodotto dalle attività di amministratore e sindaco di società svolte dallo stesso è assimilato dal legislatore a quello di lavoro dipendente. Pertanto, è escluso che tali attività siano connotate dall’autonomia organizzativa, che integra il presupposto dell’IRAP.

Con l’ultimo motivo deduce la erroneità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Ritiene che la CTR ha omesso di indicare le risultanze istruttorie idonee a giustificare la sussistenza della soggettività passiva del contribuente né ha spiegato come, in relazione alla natura dell’attività esercitata dal ricorrente ed alle mansioni svolte dalla dipendente part-time, quest’ultima avrebbe potuto attribuire all’organizzazione del contribuente quel valore aggiunto che ha giustificato la soggettività passiva dell’IRAP dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame delle altre censure.

Ed invero, la CTR ha ritenuto di aderire all’interpretazione prospettata dall’Ufficio con una motivazione che non contiene l’esposizione degli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, né consente di individuare il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione a carico del contribuente dell’IRAP.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.