CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2017, n. 27957
Alluvione del Piemonte – Contributi versati – Inps – Restituzione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 9.4.2011, la Corte d’appello di Torino ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato l’INPS a restituire a G.D., n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale, il 90% dei contributi versati nel triennio 1994-1997, ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003;
che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, articolando due motivi di censura;
che l’azienda non ha svolto in questa sede attività difensiva, nemmeno a seguito della rinnovazione della notifica disposta giusta ordinanza interlocutoria n. 2249 del 2017;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 9, comma 17, I. n. 289/2002, 4, comma 90, I. n. 350/2003, e 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario; che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007) per non avere la Corte territoriale ritenuto la decadenza dal diritto al rimborso nonostante che la domanda ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, fosse pervenuta alI’INPS solo in data 2.8.2007;
che l’esame di tale ultimo motivo, involgendo la possibilità per l’azienda di accedere al beneficio secondo le disposizioni del diritto interno, è logicamente preliminare rispetto al primo, in cui viceversa si controverte della compatibilità con il diritto comunitario del beneficio che sia stato eventualmente riconosciuto;
che questa Corte ha al riguardo già posto il principio secondo cui, al fine di verificare l’osservanza del termine di decadenza fissato per l’istanza di sgravio dei soggetti danneggiati dall’alluvione del Piemonte del 1994, vale il principio secondo il quale, nell’ambito dei rapporti con la p.a., l’istanza è tempestiva qualora venga presentata all’ufficio postale per la spedizione entro il termine, non rilevando che essa sia pervenuta all’ente dopo la scadenza del termine medesimo (Cass. n. 10768 del 2012);
che nella specie è documentale che la domanda sia stata presentata in data 30.7.2007 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 9), onde nessuna censura merita la sentenza impugnata, solo dovendosene integrare in tal senso la motivazione;
che, con riguardo al primo motivo, va ribadito il principio già reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui le agevolazioni previste ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea n. 195/2016 del 14.8.2015, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016); che, peraltro, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la concessione ancorché l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C – 199/06);
che, tenuto conto che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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