CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2017, n. 28006
Tributi – Imposte di registro e ipotecaria – Avviso di liquidazione – Prescrizione triennale – Termine di decorrenza
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di L.N.P., contro un avviso di liquidazione ipotecaria e registro, relativo all’anno 2004;
che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che l’atto impugnato dovesse essere annullato, in quanto notificato il 13 ottobre 2008, allorquando era già spirato il termine triennale di cui all’art. 76 DPR n. 131/86;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 76 comma 2° DPR n. 131/1986 e 1 nota II-bis n. 4 tariffa annessa al DPR n. 131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: il termine triennale di decadenza per il recupero dell’imposta ex art. 74 DPR n. 131/1986 avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dal giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, giacché solo allo spirare di tale termine, senza aver effettuato un nuovo acquisto, il contribuente avrebbe perso, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta dal primo acquisto; che l’intimata non si è costituita; che il motivo è infondato;
che, infatti, è vero che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto (Sez. 5, n. 3783 del 15/02/2013);
che, peraltro, anche conteggiando il dies a quo dall’anno successivo al momento dell’alienazione (ossia, facendo decorrere il termine dal 16/07/2005), al momento della notifica dell’avviso di liquidazione (13.10.2008) il triennio prescritto dalla legge sarebbe comunque già trascorso; che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata costituzione di quest’ultima
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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