CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25024
Assegno di invalidità – Insussistenza del requisito reddituale – Onere della prova – Requisiti sanitario e socio-economico – Verifica anche d’ufficio
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda di V.C., volta ad ottenere l’assegno di invalidità civile, per insussistenza del requisito reddituale sebbene il CTU avesse accertato un’inabilità del 78%. Ha rilevato che la documentazione reddituale alla quale la ricorrente faceva riferimento non era stata tempestivamente e ritualmente depositata e che, comunque, non risultava provato il requisito dell’incollocamento al lavoro.
2. Avverso la sentenza ricorre la V. con sei motivi. Resiste l’Inps
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo la Volpe denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 420 cpc, dell’art. 2909 cc in relazione all’art 327 cpc nella parte in cui la Corte ha ritenuto intempestiva e non ritualmente depositata la documentazione. Osserva che la documentazione dell’Agenzia delle Entrate del 17/5/2005 e del 31/7/2006 era stata depositata successivamente ,e senza contestazione dell’Inps, solo ad integrazione della documentazione già precedentemente depositata con il ricorso ( v. doc 5) costituita dalla dichiarazione del 12/2/2004 dell’Agenzia delle Entrate di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2000, nonché documentazione relativa al reddito del marito irrilevante ai fini del decidere e che la successiva documentazione era stata depositata solo al fine di provare la persistenza dei requisiti reddituali anche successivamente al deposito della CTU che aveva accertato un’invalidità del 78%.
Deduce che il Tribunale aveva erroneamente preso in considerazione il reddito del coniuge rigettando la domanda e la Corte d’appello aveva esaminato solo i documenti depositati successivamente . Osserva, inoltre, che, essendo l’istituto contumace in Tribunale, si era formato il giudicato sul requisito reddituale e su quello dell’incollocabilità non essendo stati oggetto di contestazione , né l’Inps avrebbe potuto eccepire la tardività solo in appello.
4. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione delle prove documentali da cui risultava l’assenza di reddito.
5. Con il terzo motivo censura l’affermata insussistenza della prova dell’incollocabilità sebbene, essendo ultrasessantenne, non fosse tenuta all’iscrizione nelle liste speciali per gli invalidi
6.Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 327 cpc e art. 2909 cc per essersi formato giudicato interno in ordine al requisito dell’incollocamento; il Tribunale , infatti, non lo aveva evidenziato, la Corte d’appello non lo avrebbe potuto rilevare e,comunque, poteva essere desunto dalla mancanza di reddito.
I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
La ricorrente afferma di avere allegato e depositato fin dal ricorso introduttivo del giudizio documentazione attestante il possesso del requisito reddituale. In particolare riporta una dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate del 12/2/2004 dalla quale risulterebbe che essa non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi fin dall’anno 2000. Il ricorso, tuttavia, difetta di specificità sul punto non avendo la ricorrente fornito alcuna dimostrazione della tempestività del deposito; non riporta il ricorso in primo grado con l’indicazione della documentazione depositata unitamente al ricorso o le allegazioni in esso contenute circa il reddito e l’incollocamento al lavoro, né provvede a depositare l’indice dei documenti vistato dal cancelleria del Tribunale.
Allo stato, pertanto, l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la documentazione sul reddito era stata irritualmente e tardivamente depositata, non risulta adeguatamente confutata.
Va, altresì, rilevato che il soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto ad una delle prestazione economiche previste in favore degli invalidi civili ha l’onere di provare non solo la sussistenza dei requisiti inerenti alle sue condizioni di salute (cd. requisito sanitario), ma anche i requisiti socio-economici, tra cui quello inerente alle condizioni reddituali, con la precisazione che la ricorrenza di tali requisiti deve essere verificata anche d’ufficio e quindi, in particolare, la mancanza di tale verifica può costituire oggetto di doglianza con l’atto di appello anche qualora l’ente pubblico non abbia sollevato la questione già in primo grado (cfr., ex plurimis, Cass. 1396/2012) .
Nessun giudicato, pertanto, è configurabile nella fattispecie in esame pur non essendosi l’Inps costituita in primo grado, né è ravvisabile alcuna tardività dell’eccezione di difetto dei requisiti socio-economici sollevata solo in appello.
Quanto al requisito ulteriore dell’incollocamento al lavoro la ricorrente ha affermato che fin dal primo grado aveva allegato di essere iscritta nelle liste di collocamento e che tale affermazione non era stata contestata dall’Inps contumace. Deve rilevarsi, tuttavia che il principio di non contestazione può valere se nel ricorso vi sia stata una specifica allegazione e produzione documentale relativa a detto requisito, ma il ricorso in cassazione a riguardo è privo di specificità non essendo riportato il ricorso in Tribunale ed il relativo contenuto riguardo l’incollocamento al lavoro. Non vi sono, pertanto, ragioni per escludere che tale requisito non dovesse essere oggetto di accertamento da parte della Corte d’appello non essendosi formato alcun giudicato.
Non è infine censurabile l’affermazione della Corte d’appello circa la mancata prova del requisito dell’incollocamento al lavoro .
E’ noto che ai fini dell’assegno mensile di invalidità civile, nel regime anteriore alla sostituzione dell’art. 13 della legge n. 118 del 1971, operata dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007, deve ritenersi “incollocato al lavoro” l’invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per non avere ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nell’elenco dei disabili di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili (cfr Cass. 17445/2016, n. 3538/2015, n 5085/2012). Nella specie la ricorrente non ha neppure dedotto di aver chiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine.
7. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza per non aver ritenuto sufficiente la percentuale di invalidità del 78% per il riconoscimento dell’assegno di invalidità.
8. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione per aver ritenuto la domanda volta ad ottenere la pensione di invalidità civile e non anche l’assegno
9. I due motivi, congiuntamente esaminati , sono infondati avendo la Corte correttamente rilevato la sussistenza di una percentuale di invalidità del 78% che avrebbe consentito il riconoscimento dell’assegno di invalidità in presenza, tuttavia, degli altri requisiti socio-economici.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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