CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2017, n. 20373
Tributi – Riscossione – Preavviso di iscrizione ipotecaria – Omessa e irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte – Nullità
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
la CTR della Toscana, con sentenza n. 439/17/2015, depositata il 12 marzo 2015, non notificata, rigettò l’appello da Equitalia Centro S.p.A., nei confronti del sig. M.M., avverso la sentenza della CTP di Firenze, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso preavviso di iscrizione ipotecaria, in relazione a cinque cartelle di pagamento, delle quali il contribuente aveva lamentato l’omessa notifica.
Avverso la pronuncia della CTR Equitalia Centro S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo l’agente della riscossione censura l’impugnata sentenza per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 Preleggi nella parte in cui sancisce il principio del tempus regit actum», assumendo che erroneamente la sentenza impugnata, nel riconoscere – per quanto qui ancora rileva, l’omessa notifica delle due cartelle di pagamento di maggiore importo (per le altre avendo riconosciuto lo stesso agente della riscossione l’invalidità delle notifiche eseguite presso il vecchio domicilio fiscale del contribuente), avrebbe applicato alla fattispecie in esame la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2012, n. 258, sebbene le notifiche fossero state eseguite nella vigenza dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, anteriormente alla sua declaratoria d’illegittimità costituzionale, a ciò conseguendo, secondo parte ricorrente, che le cartelle di pagamento, decorso il termine per le rispettive impugnazioni, fossero da ritenere divenute definitive.
Con il secondo motivo parte ricorrente sviluppa analoghe considerazioni, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 3 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 140 c.p.c..
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.
In disparte i profili pur prospettati nel controricorso del contribuente in punto d’inammissibilità di ciascun motivo del ricorso proposto dall’agente della riscossione, i motivi devono essere ritenuti inammissibili alla stregua delle considerazioni che seguono.
La sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2012, n. 258, come è noto, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’originario terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui stabiliva che «la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», anziché «nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non via sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario».
Osserva al riguardo sostanzialmente parte ricorrente, di là dall’erroneo riferimento alla violazione del principio tempus regit actum, che, essendo intervenuta la notifica delle anzidette due cartelle nelle forme in cui era disciplinata dalla legge all’epoca vigente, non essendo state impugnate le cartelle nel termine previsto dall’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, ci si troverebbe di fronte ad un rapporto esaurito, ciò impedendo l’applicabilità nella fattispecie della pronuncia, pur certamente operante con effetto retroattivo, della Corte costituzionale.
Detta argomentazione si pone in chiaro contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che ritiene ammissibile la deduzione della nullità della notifica di un atto alla stregua di intervenuta pronuncia d’illegittimità costituzionale in sede d’impugnazione dell’atto successivo (cfr., ad esempio, Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27154 e Cass. sez 5, 20 maggio 2009, n. 11759, in tema di notifica a contribuente iscritto all’AIRE, avvenuta presso il domicilio fiscale dello stesso, prima della pronuncia della Corte cost. 7 novembre 2007, n. 366; segnatamente, in caso di notifica di cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, come quello oggetto del presente giudizio, a seguito della citata Corte cost. n. 258/2012, Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25079, che chiarisce che è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, ivi incluso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione).
D’altronde la stessa Cass. sez. 5, 20 giugno 2014, n. 14047, pur citata impropriamente in modo parziale dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto, nel fare applicazione — in giudizio relativo ad analogo caso d’irreperibilità relativa del destinatario, in cui il contribuente aveva dedotto, impugnando avviso d’intimazione di pagamento, la nullità della cartella prodromica per difetto di notifica, ha fatto applicazione della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, non ritenendo, evidentemente, esaurito il rapporto, proprio alla stregua della deduzione, con il primo atto successivo, della nullità della notifica effettuata in forza di disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima.
Essendo incontroversa in fatto l’omissione, da parte del messo notificatore, dell’affissione di avviso del deposito delle cartelle presso la casa comunale in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario, formalità prescritta come necessaria tra quelle previste dall’art. 140 c.p.c. ai fini della validità del procedimento notificatorio, il ricorso va dunque rigettato, dovendo ritenersi che la sentenza impugnata, nell’applicare nella fattispecie in esame il dictum della citata Corte cost. n. 258/2012, abbia fatto corretta applicazione dei succitati principi quanto all’applicabilità retroattiva della pronuncia del giudice delle leggi a rapporto che non può ritenersi esaurito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 3, sentenza n. 22 depositata il 10 gennaio 2023 - Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18525 depositata l' 8 giugno 2022 - In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14509 depositata il 9 maggio 2022 - In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6782 depositata il 14 marzo 2024 - In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere…
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 - In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19838 - Il preavviso ha natura "obbligatoria", con conseguente esclusione, in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, del computo ai fini del TFR e di altre spettanze: "l'indennità di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…