CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2017, n. 20378
Tributi – Accertamento – IRPEG, IRAP ed IVA – Recupero a tassazione maggiori ricavi conseguenti alla vendita di alcuni immobili
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della S. srl in liquidazione (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1352/08/2015, depositata in data 24/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato nel 2008, ex art. 39 DPR 600/1973, per IRPEG, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2003, a seguito di recupero a tassazione maggiori ricavi conseguenti alla vendita di alcuni immobili, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che “i valori OMI e le relazioni tecniche delle banche – che hanno concesso i finanziamenti agli acquirenti degli immobili – non appaiono idonee, neppure congiuntamente, a costituire elemento probatorio della simulAzione del prezzo, per cui le somme pattuite appaiono ragionevolmente derivare dalla libertà negoziale delle parti, secondo il proprio valore ed interesse”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1.La ricorrente lamenta, con unico motivo, violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 39 comma 1 lett. D) DPR 600/1973, 54 comma 2 DPR 633/1972 e 2729 c.c., avendo la C.T.R. negato valore indiziario agli elementi acquisiti dall’Ufficio, pur se dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza e che compravavano l’omessa contabilizzazione di maggiori ricavi.
2.La censura è fondata.
Questa Corte ha più volte chiarito che il riferimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI per aree edificabili site nel medesimo comune non è idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile tenuto conto che il valore dell’immobile può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass.18651/2016).
Ora, mentre i giudici della C.T.P. avevano ritenuto non congrui i valori dichiarati dalla contribuente rispetto ai valori OMI ed anche alla stima operata dagli Istituti di credito (di importo superiore ai valori dichiarati nei rogiti), ai fini della concessione dei mutui, quali risultanti dalla corretta ricostruzione, per tipologia e collocazione degli immobili, operata dall’Agenzia delle Entrate, giudici della C.T.R. hanno ritenuto inidonea la prova presuntiva offerta dall’Ufficio.
Tuttavia, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori OMI, a fondare l’accertamento sarebbe stato comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato ciò non comportando violazione alcuna delle disposizioni civilistiche in materia di prova presuntiva (Cass. 26487-26485/2016).
Vi erano poi anche ulteriori elementi indiziari (evidenziati in ricorso dall’agenzia delle Entrate: promesse di vendite stipulate con promissari acquirenti).
Quanto poi al risultato conseguito dall’applicazione delle regole presuntive, questa Corte a S.U. (Cass. 8053/2014) ha chiarito che il controllo di legittimità sulle questioni relative al “valore” e alla “operatività” delle presunzioni e quindi sulla sussistenza degli estremi cui l’art. 2729 c.c., comma 1, subordina l’ammissione della presunzione semplice, opera “non solo nell’ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell’art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erroneamente applicata alla “fattispecie concreta”.
Così questa Corte (Cass. 5374/2017; Cass. 9108/2012), sempre in tema di prova per presunzioni, ha ritenuto censurabile in sede di legittimità la decisione “in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agii elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento”.
Ora la sentenza della C.T.R. avendo ritenuto illegittimo l’accertamento analitico-induttivo, malgrado emergessero, oltre ai valori OMI, ulteriori elementi probatori, concorrenti a fondare pretesa erariale, non è conforme ai suddetti principi di diritto.
3.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia C.T.R. dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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