CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1690
IRAP – Accertamento – Richiesta di rimborso – Autonoma organizzazione
Rilevato che
M.P., conduttrice di programmi televisivi, propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza, depositata il 6 ottobre 2010, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004; che resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; che il P.G. ha depositato conclusioni scritte;
Considerato che
con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità del procedimento per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere l’Agenzia delle entrate proposto le eccezioni di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione alla preclusione del rimborso per intervenuto condono, nonché di erronea valutazione dello stato di fatto, con riferimento all’apporto di lavoratori dipendenti, soltanto nel ricorso in appello e non nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo della contribuente; che il motivo è infondato;
che, difatti, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 25239 del 2007; Cass. n. 3841 del 2012);
che le questioni relative alla sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione costituiscono mere difese volte alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo e della decisione di primo grado;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. desunto dalla semplice stampa di una informativa dell’anagrafe tributaria la circostanza, ritenuta decisiva ai fini della ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, dell’avvenuta compilazione del quadro RE del modello 770 in qualità di sostituto d’imposta-datore di lavoro per tre dipendenti in relazione alle annualità 2003 e 2004; che con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione alla contestata sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione; che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati;
che la C.T.R. ha affermato la sussistenza, nella fattispecie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ritenendo che la contribuente si fosse avvalsa di lavoratori dipendenti negli anni 2003 e 2004, senza valutare le deduzioni svolte dalla ricorrente che, sottolineando di aver espletato l’attività professionale di conduttrice televisiva esclusivamente con la sua personale partecipazione ai programmi televisivi e servendosi delle strutture messe a disposizione dalla RAI, ha sostenuto, sulla base della documentazione in atti, di non essersi avvalsa di una propria organizzazione, sia in termini di beni strumentali, sia con riguardo al ricorso a personale dipendente, usufruendo, per contro, solo delle prestazioni di professionisti esterni (dottore commercialista, avvocati, società di consulenza contrattuale);
che, in tal modo, il giudice di appello ha omesso di valutare se la struttura organizzativa di supporto all’attività svolta dalla ricorrente fosse riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse e, quindi, se la professionista fosse o meno la responsabile dell’organizzazione; che il quarto motivo, con il quale si sostiene che la definizione automatica ex art. 9 I. n. 289 del 2002 non preclude il diritto al rimborso in caso di inesistenza del presupposto impositivo, è infondato, posto che, in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione «transattiva» della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass. n. 4566 del 2015); che, in conclusione, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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