CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2017, n. 18264

Licenziamento – Reintegra nel posto di lavoro – Risarcimento dei danni economici, morali e da stress

Ragioni di fatto e di diritto

1 – Con ricorso “ante causam” ex art. 700 cod. proc. civ. del 26/5/2014 S.C., dipendente della S.S. S.p.A., destinatario di provvedimento di licenziamento intimatogli in data 15/5/2014, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale, giudice del lavoro, di Matera la società per ottenere, in sede cautelare, la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione era confermata, in sede di reclamo, dal Tribunale di Matera, in composizione collegiale. Con separati ricorsi depositati lo stesso giorno 15/10/2015 agivano: – il lavoratore, dinanzi al Tribunale di Matera, per ottenere il risarcimento dei danni ‘economici, morali e da stress’ patiti in conseguenza del licenziamento; – la S.S. S.p.A., dinanzi al Tribunale di Bari (luogo ove la società ha sede legale), per ottenere la declaratoria della legittimità dell’irrogato provvedimento espulsivo. Nel giudizio innanzi al Tribunale di Matera, la S.S. S.p.A. si costituiva ed eccepiva l’accessorietà della domanda risarcitoria rispetto alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Bari, avente ad oggetto la legittimità del licenziamento e chiedeva fissarsi termine per la riassunzione ai sensi dell’art. 40, primo comma, cod. proc. civ. dinanzi al giudice della causa principale. Nel giudizio innanzi al Tribunale di Bari, il lavoratore costituitosi eccepiva l’incompetenza del giudice adito (e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la declaratoria della illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegra e pagamento delle retribuzioni maturate dall’adottato provvedimento alla reintegra). Il Tribunale di Matera non adottava alcun provvedimento e semplicemente rinviava la causa al 9 ottobre 2017. Il Tribunale di Bari, chiarito preliminarmente che la causa dovesse essere trattata nelle forme delineate dalla L. n. 92/2012 e che l’erronea adozione del rito non incidesse di per sé sulla questione della competenza, la cui determinazione doveva avvenire sulla base dei medesimi criteri, mutava il rito da ordinario ex art. 414 cod. proc. civ. a speciale ex art. 1, co. 48, della l. n. 92/2012 e accoglieva l’eccezione formulata dal lavoratore. Riteneva che, in mancanza di rilievi sulla competenza nel corso del procedimento cautelare, tale competenza dovesse rimanere radicata innanzi al Tribunale di Matera, stante il rapporto di strumentalità tra i due procedimenti.

La S.S. S.p.A. propone ricorso per regolamento necessario di competenza rilevando l’erroneità della statuizione e richiamando pronunce di questa Corte che hanno statuito che il giudice competente a conoscere del merito successivo alla procedura d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. va stabilito in base alle norme generali senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che contenga anche la determinazione di tale giudice.

S.C. è rimasto intimato.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2 – Il problema che il presente regolamento pone è se il radicamento della competenza cautelare ante causarti in capo ad un determinato giudice, a fronte di un esplicito accertamento ovvero della mancata formulazione dell’eccezione o del rilievo officioso dell’incompetenza, possa comportare l’obbligo di instaurare davanti allo stesso giudice anche il giudizio di merito, ciò in particolare nell’ipotesi di più fori speciali esclusivi alternativamente concorrenti (art. 413, comma 2, cod. proc. civ.).

La tesi della ricorrente è che il giudice della causa di merito conserva sempre il potere di declinare, a seguito di tempestiva eccezione di parte (da formularsi, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata) o di rilievo officioso, la propria competenza secondo le regole ordinarie. A tal fine la società richiama Cass. 20 gennaio 2015, n. 797 e Cass. 8 giugno 2012, n. 9416 che hanno disatteso l’orientamento già espresso da Cass. 8 marzo 2007, n. 5335 secondo il quale “In tema di procedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-ter cod. proc. civ., prima dell’inizio del giudizio di merito la domanda si propone al giudice competente, in base agli ordinari criteri, a conoscere del merito; in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi permane anche con riferimento al giudizio di merito; atteso che quest’ultimo è diretto alla conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, in un rapporto di strumentalità tra i due procedimenti che, con riferimento alla materia societaria, non viene meno neppure a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, che ha previsto la stabilità del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito”.

3 – Il Collegio non condivide le conclusioni del Procuratore generale, ritenendo, invece, infondato, il proposto regolamento di competenza.

Con riferimento all’art. 669-octies cod. proc. civ., prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, questa Corte di legittimità ha sostenuto che, nel caso di domanda cautelare accolta (e confermata in sede di reclamo), seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi dell’art. 669-octies cod. proc. civ., ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito sussiste un inevitabile collegamento tra ordinanza di accoglimento e inizio della causa di merito (Cass. 12 luglio 2004, n. 12895, Cass. 24 luglio 2007, n. 16328). Si è, al riguardo, precisato che la presentazione del ricorso cautelare ‘ante causam, ogni qualvolta ad esso abbia fatto seguito un provvedimento di accoglimento, ben può essere ricondotta al novero degli atti introduttivi del giudizio idonei a segnare la prevenzione della lite secondo il disposto dell’art. 39 cod. proc. civ., posto che il tenore letterale della norma da un lato non esclude atti diversi dalla citazione (come, ad esempio, il deposito del ricorso in materia di cause di lavoro, o la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, che determina essa pure la pendenza della lite: cfr., tra le altre, Cass. 20 febbraio 2006, n. 2319), dall’altro lato che la ratio della disposizione è da ricollegare all’esigenza di individuazione del giudice del merito, ciò che per definizione avviene al momento della presentazione del ricorso cautelare, questo dovendo per l’appunto essere presentato – per esplicita previsione normativa – innanzi al giudice competente per il merito. E se, nel sistema delineato dal legislatore per il procedimento cautelare uniforme, in pendenza della causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice della stessa (e, più precisamente, al giudice innanzi al quale la causa concretamente pende), ne discende simmetricamente – alla stregua della configurazione della tutela cautelare quale esercizio di attività giurisdizionale da parte del giudice competente a conoscere il merito della causa – che l’individuazione del giudice competente sulla misura cautelare richiesta ‘ante causam’ determina anche, per la parte che abbia ottenuto il provvedimento cautelare richiesto e che voglia conservarne gli effetti (questo, si sottolinea, prima della modifica dell’art. 369-octies, cod. proc. civ.), l’individuazione del giudice che della causa dovrà appunto conoscere nel merito, a nulla rilevando in contrario che la parte destinataria della misura cautelare possa eventualmente promuovere un’azione di accertamento negativo avanti ad altro giudice (in ipotesi sia pure alternativamente competente), tale scelta non potendo privare colui che abbia ottenuto il provvedimento cautelare del diritto di iniziare la causa di merito avanti all’ufficio del giudice preventivamente individuato come quello competente (proprio perché competente per il merito) a pronunciarsi sulla domanda cautelare.

E’ stato ritenuto che a tale indirizzo debba darsi continuità, anche nel contesto del nuovo testo dell’art. 669-octies, e del comma 6, aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. e-bis), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80 (così come, prima ancora, a seguito delle modifiche introdotte nell’ambito del nuovo rito in materia societaria dal d.lgs. n. 5 del 2003, art. 23 e succ. mod.). Ciò in quanto, come osservato da Cass. 8 marzo 2007 n. 5335, Cass. 24 luglio 2007, n. 16328, Cass. 9 febbraio 2009, n. 3119 e più di recente da Cass. 9 giugno 2015 n. 11949, la nuova formulazione dell’art. 669-octies cod. proc. civ. (il cui attuale testo, nel fissare le modalità per l’inizio del giudizio di merito per i provvedimenti cautelari ‘ante causam’, prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non trovano applicazione per i provvedimenti di urgenza o per gli altri provvedimenti cautelari ad effetto anticipatorio della decisione di merito: si veda il comma 6, che generalizza quanto già previsto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 23, per le controversie in materia societaria) attenua, ma non esclude il vincolo di strumentalità della misura rispetto al giudizio di merito. Se infatti l’efficacia del provvedimento cautelare positivo non è più condizionata all’instaurazione del giudizio di merito e al suo esito, tale giudizio, ove proposto, costituisce pur sempre la naturale, anche se non necessaria, prosecuzione della fase cautelare.

Così può affermarsi che la riforma del 2005 (al pari di quella del 2003) non abbia intaccato il sistema di individuazione della competenza cautelare allestito negli artt. 669-ter e 669-quater cod. proc. civ., incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito (a termini dell’art. 669-ter, primo comma, cod. proc. civ.: ‘Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito’).

Del resto, quando il legislatore ha inteso prevedere eccezioni alla consonanza tra competenza cautelare e competenza di merito lo ha fatto espressamente: si pensi ai commi 2 e 3 dell’art. 669-ter cod. proc. civ. per le ipotesi della causa di merito appartenente al giudice di pace e della giurisdizione straniera; si pensi ancora all’art. 688, co. 1, cod. proc. civ. (che rinvia all’art. 21), per le denunce di nuova opera e di danno temuto e all’art. 693, co. 2, cod. proc. civ. per le istanze di istruzione preventiva in caso di eccezionale urgenza.

Non può, dunque, non essere considerato che, per disposizione esplicita degli art. 669-bis e ter cod. proc. civ. (non oggetto di alcun intervento modificativo), il ricorso ‘ante causam’ ex art. 700 cod. proc. civ. deve essere necessariamente presentato al giudice competente per il merito. Il ricorrente nel momento in cui propone la domanda cautelare determina anche il giudice competente, ferma restando ovviamente la valutazione della correttezza della scelta che deve essere effettuata dal giudice stesso (valutate eventuali eccezioni della controparte). Inoltre deve ritenersi pur sempre necessaria l’individuazione dei caratteri dell’azione di merito in quanto correlata alla perdurante esigenza di dar conto della sussistenza del fumus boni iuris, requisito evidentemente funzionale alla situazione giuridica soggettiva di cui si domanda una tutela anticipata ed urgente ed altresì costituente il parametro per la determinazione del Giudice competente ad autorizzare il provvedimento cautelare richiesto. Nel caso, poi, di fori alternativi – v. infra – tale enunciazione dei caratteri della causa di merito è viepiù coerente con l’affermazione secondo cui sussiste a carico del ricorrente l’onere di indicare i fatti in base ai quali ha scelto il giudice (alternativamente) competente – cfr. Cass. 31 luglio 2014, n. 17513 -, che nell’ipotesi del cautelare è, come detto, quello competente a conosce del merito.

Ed allora, ad essere attenuata è solo la relazione strutturale di strumentalità non quella funzionale. Ed infatti il provvedimento adottato in via cautelare è destinato a perdere efficacia qualora in sede di merito venga dichiarato inesistente il diritto a protezione del quale era stata concessa la cautela.

Al principio, quindi, della strumentalità necessaria, è venuto a sostituirsi il nuovo principio della strumentalità ipotetica, che richiede comunque la connessione strumentale con il giudizio di merito senza tuttavia che quest’ultimo sia elevato al rango di requisito di ‘persistenza’ dell’efficacia del provvedimento provvisorio.

La tutela cautelare resta, perciò, funzionale al diritto controverso, ancorché non più necessariamente strumentale al giudizio di merito. Il provvedimento cautelare non è reso in attesa del provvedimento di merito, ma pur sempre in funzione del diritto controverso.

Come precisato dalla già citata Cass. 9 giugno 2015, n. 11949, la previsione di una domanda cautelare ‘ante causam’, da proporsi necessariamente al giudice competente a conoscere del merito (art. 669-ter, comma 1, cod. proc. civ.), preannuncia una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l’incompetenza già in sede cautelare.

E’ evidente come tale preannunciata scelta processuale sia tanto più vincolante laddove, come nel caso in esame, è lasciata alla parte che agisce la scelta tra i fori alternativi previsti dall’art. 413 cod. proc. civ., comma 2 (sussistendo a suo carico solo l’onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrano gli elementi di fatto della fattispecie legale – cfr. ex multis Cass. 20 gennaio 1993, n. 700; Cass. 25 novembre 1999, n. 13147).

In caso di fori alternativi, il foro competente è scelto sempre dall’attore e a tale scelta il convenuto (come anche lo stesso attore: v. Cass. 27 aprile 1992, n. 5018) deve soggiacere, rispondendo, l’alternatività, a valutazioni di opportunità compiute dal legislatore e dirette ad assicurare una più razionale ed economica gestione del processo attraverso la rimessione appunto all’attore dell’individuazione di quello che, nell’ambito di una predeterminata molteplicità di criteri, tutti potenzialmente dotati di idoneità a consentire il più efficace svolgimento del processo e la massima effettività del diritto di difesa, gli appaia in concreto destinato a sovvenire al meglio alle esigenze dell’azione da intraprendere.

Né è previsto che la parte che abbia ottenuto il provvedimento cautelare favorevole debba instaurare il giudizio di merito anche solo al fine di incardinare (definitivamente) la competenza dinanzi al foro (tra quelli alternativi) prescelto. Opinare diversamente (e dunque porre tale onere a carico della parte ‘vittoriosa’, al mero scopo di impedire l’eventuale diversa scelta dell’altra parte) significherebbe neutralizzare quell’intento di accelerazione dei tempi processuali e di semplificazione del meccanismo decisionale che è alla base delle stesse modifiche legislative sopra indicate.

4 – Pertanto, l’istanza di regolamento va rigettata dovendo, conseguentemente, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Matera.

5 – Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.