CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2017, n. 18268
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Contenuto necessario – Censura di omesso esame di un fatto storico di carattere decisivo – Inidicazione specifica del fatto
Fatti di causa
S. G. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti di Equitalia Centro spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione staccata di Livorno n. 2344/10/2015, depositata in data 28/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per tributi vari, su immobili facenti parte di un fondo patrimoniale – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del Concessionario per la riscossione, hanno sostenuto che doveva ritenersi legittima l’iscrizione ipotecaria su beni immobili costituenti il fondo patrimoniale, configurandosi la stessa come un’attività prodromica all’esecuzione forzata, dalla quale non può derivare alcun danno per il contribuente.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, “l’omessa motivazione su di un punto essenziale e decisivo della controversia”, ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che la C.T.R, non ha motivato sulla questione pregiudiziale, sollevata dal contribuente sin dai ricorso introduttivo ed accolta dal giudice di primo grado, inerente all’esistenza di un giudicato precedente tra le parti, con il quale era stata dichiarata illegittima la medesima iscrizione ipotecaria.
2. La censura è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, sia per mancata deduzione dell’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio.
Invero (S.U. 17931/2013), il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, cosicché “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente e si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.
Le Sezioni Unite (Cass. 8053/2014) hanno quindi chiarito che “l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ri formulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)” e che “nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””.
Nella specie, il ricorrente, senza fare espresso riferimento alla nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia su questione preliminare costituente motivo di impugnazione (formulato con il ricorso introduttivo) dell’iscrizione ipotecaria impugnata, deduce soltanto un vizio di omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 20 2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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