CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2017, n. 13037
Tributi – IRPEF, IRAP, IVA – Avviso di accertamento – Rideterminazione del reddito da lavoro autonomo
Rilevato che
1. A.R. ricorre per cassazione su quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 07/14/09, depositata il 11.02.2009 e non notificata, che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, in riforma della prima decisione, aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, relativo alla rideterminazione del reddito da lavoro autonomo dichiarato dalla contribuente, esercente l’attività di parrucchiera, per l’anno di imposta 2003, ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali.
2. La CTR, dopo avere riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento, consentito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 3 del d.P.R. n. 600/1973 anche in presenza i contabilità formalmente ineccepibile, ha affermato che la contribuente non aveva addotto giustificazioni meritevoli di accertamento in merito alla rimanenze iniziali e finali di magazzino, sulla genericità della descrizione delle prestazioni svolte, sulla perdurante negatività del reddito pur in presenza di personale dipendente, mentre le operazioni finalizzate alla rideterminazione del reddito apparivano ragionevolmente sostenibili.
3. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), perché nel decidere sull’appello proposto dall’Agenzia la CTR avrebbe omesso di affrontare la questione posta dalla contribuente circa la lesione del diritto di difesa, per non essere stata messa in grado di comprendere, sulla scorta del provvedimento di accertamento, se l’ente impositore avesse operato sulla base di presunzioni qualificate, elaborate da elementi desunti dalla contabilità, ovvero sulla base di presunzioni non qualificate, elaborate prescindendo dalla contabilità perché ritenuta inattendibile. Secondo la ricorrente l’Ufficio non avrebbe applicato il metodo accertativo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, come indicato nell’accertamento, rettificando il reddito con riferimento ai dati esposti nelle scritture contabili, ma avrebbe proceduto alla rettifica sulla base di dati e materiali raccolti prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, di fatto applicando la procedura ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, mai citato nell’avviso (fol. 13 del ricorso).
1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la medesima questione concernente la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento, è denunciata come violazione falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, dell’art. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
1.3. Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, si denuncia la insufficiente motivazione della sentenza impugnata su due aspetti decisivi per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), concernenti la statuizione della CTR secondo la quale “nulla viene rilevato (dal contribuente) relativamente alle risultanze delle rimanenze iniziali e finali di magazzino, sulla genericità delle descrizioni delle prestazioni svolte dalla contribuente, sulla perdurante negatività del reddito di impresa dichiarato, pur in presenza di personale dipendente”. Sostiene la ricorrente che la sussistenza di queste irregolarità era stata specificamente contestata nel corso del giudizio proprio per evidenziare l’illegittimo ricorso all’accertamento induttivo.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la motivazione carente ovvero gravemente carente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) individuato nella pronuncia di attendibilità della ricostruzione operata dall’Ufficio finanziario formulata, a dire della ricorrente, in maniera tautologica e non accompagnata dalla esplicazione dei criteri utilizzati da quest’ultimo, né dall’esame delle ragioni esposte dalla contribuente.
2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei motivi secondo e terzo.
La ricorrente, nel corso del giudizio si è doluta della mancanza di chiarezza e della contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento in merito alla indicazione del procedimento effettivamente adottato per la ricostruzione dei redditi, riverberantesi sul suo esercizio del diritto di difesa.
Come si evince anche dai passi trascritti del pvc (fol. 2 del ricorso) i verificatori avevano affermato di procedere in via induttiva a causa delle irregolarità contabili riscontrate in capo all’impresa, salvo poi riferirsi nell’avviso di accertamento all’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973: sul punto la ricorrente aveva invocato la declaratoria di illegittimità dell’accertamento, pronunciata in primo grado.
Orbene, nonostante la questione fosse stato ribadito dalla contribuente nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, la CTR non ha affrontato il tema, limitandosi a riconoscere la legittimità dell’accertamento compiuto ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. D) del d.P.R. n. 600/1973, senza tuttavia entrare nel merito – oggetto della contestazione – concernente l’utilizzo di presunzioni qualificate, e cioè tratte dall’esame della contabilità dell’impresa, ovvero di presunzioni semplici, elaborate prescindendo dalla contabilità ritenuta inattendibile, questione su cui si era appuntata la critica della parte privata, desumendone una immediata ricaduta sull’esercizio del diritto di difesa.
Ne consegue l’accoglimento del motivo per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con assorbimento dei motivi subordinati secondo e terzo.
2.2. Anche il quarto motivo è fondato e va accolto. La motivazione impugnata appare assertiva e priva di adeguati riferimenti fattuali, volti ad ancorare la statuizione sulla procedura accertativa adottata dall’Ufficio alla concreta fattispecie.
3.1. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi primo e quarto, assorbiti i motivi secondo e terzo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso sui motivi primo e quarto, assorbiti i motivi secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione e il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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